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Sez. L, Sentenza n. 639 del 11/02/1978 (Rv. 389963 - 01)

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - APPREZZAMENTO INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389963-01

CONTRATTI AGRARI - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITA - APPREZZAMENTO INSINDACABILE DEL GIUDICE DEL MERITO - FATTISPECIE.*

In tema di contratti agrari, il giudizio sulla gravita dello inadempimento, ai fini della risoluzione del rapporto, costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito ed insindacabile in Cassazione, se adeguatamente e correttamente motivato. (nella specie, la Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza del merito in cui era stato ritenuto grave l'inadempimento dello affittuario consistito nell'avere egli cercato di pagare un canone minore di quello convenuto, da lui ritenuto non equo, prima ancora di avere iniziato il giudizio per la perequazione e prima di ottenere dal Presidente della Sezione specializzata agraria la Determinazione provvisoria ai sensi della legge n 1140 del 1948, e nell'avere egli persistito nell'inadempimento anche dopo che il concedente aveva instaurato contro di lui il giudizio per la risoluzione). (V 1087/74, mass n 369047).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1455, Cod. Civ. art. 2159, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)