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Sez. 1, Sentenza n. 420 del 15/01/1992 (Rv. 475337 - 01)

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni | Redditi d'impresa - Dichiarazione del contribuente - Rettifica - Metodo di accertamento - Analitico o sintetico - Scelta - Potere discrezionale dell'ufficio - Esclusione.
Stato
decisa il 1992-01-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475337-01

Tributi erariali diretti (Tributi posteriori alla riforma del 1972) - Accertamento delle imposte sui redditi - Accertamenti e controlli - Rettifica delle dichiarazioni

In tema di rettifica della dichiarazione del contribuente per redditi d'impresa, la scelta da parte dell'ufficio del metodo di accertamento, analitico o sintetico, non è discrezionale, ma vincolata, in quanto l'art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 fissa espressamente e dettagliatamente sia le condizioni che giustificano l'accertamento analitico (e cioè in base alle scritture contabili) sia quelle che - in deroga - giustificano l'accertamento sintetico. Pertanto, incombe all'ufficio provare la ricorrenza delle condizioni che legittimano il ricorso al metodo di accertamento seguito.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., DPR 29/09/1973 num. 600 art. 39 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)