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Sez. L, Sentenza n. 3777 del 14/02/2008 (Rv. 601979 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE | Obbligo dell'assicurato di sottoporsi alla visita medica di controllo - Inosservanza - Conseguenze - Sospensione della prestazione - Definitiva perdita del diritto alla rendita - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2008-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601979-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INDENNITÀ E RENDITA - REVISIONE DELLE RENDITE

L'inadempimento dell'assicurato all'obbligo (previsto dagli artt. 83 e 146 del d.P.R. 30 giugno 1965 n.1124) di sottoporsi alla visita medica di controllo disposta dall'I.N.A.I.L., ai fini del revisione della rendita per tecnopatia professionale invalidante, facoltizza l'Istituto (in via cautelare) a sospendere, in tutto o in parte, i pagamenti della rendita, senza che da ciò consegua, non essendo prevista alcuna decadenza, la perdita definitiva della prestazione previdenziale che successivamente risulti spettante, in quanto tale inadempimento rileva soltanto sotto il profilo dell'impedimento frapposto alla realizzazione della liquidità ed esigibilità del credito dell'assicurato, e pertanto non esclude che il diritto alla prestazione rivendicata possa ritenersi già sorto al verificarsi delle condizioni di legge e che il relativo accertamento, concluso il pregiudiziale procedimento amministrativo, possa essere richiesto in sede giurisdizionale; resta invece esclusa, non essendo la ritardata liquidazione imputabile all'I.N.A.I.L., la responsabilità dello stesso per l'obbligazione accessoria "ex" art. 1224 cod. civ., nell'ipotesi di successivo recupero, da parte dell'assicurato, delle somme corrispondenti ai pagamenti sospesi.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 83 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 112 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 146

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)