Sez. 2, Sentenza n. 11846 del 12/07/2012 (Rv. 623208 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Aiuti comunitari - Indebita percezione - Esposizione di dati non veritieri - Indicazione di ubicazione aziendale diversa da quella effettiva nei cento giorni successivi al termine di scadenza della domanda - Rilevanza - Accertamento successivo alla data di scadenza dei cento giorni dalla presentazione della domanda - Irrilevanza.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative, l'indicazione, nella domanda di richiesta di contributo comunitario, di un'ubicazione aziendale e del gregge diversa da quella effettiva, nel periodo di cento giorni successivi alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa, configura un'esposizione di dati non veritieri, rilevante ai fini della violazione dell'art. 3, comma primo, della legge 23 dicembre 1986, n. 898, come sostituito dall'art. 5, comma terzo ter, della legge 4 novembre 1987, n. 460, in considerazione dei vincoli sanitari previsti dall'art. 7 del d.m. del 2 luglio 1992, n. 453, comportanti l'obbligo di richiedere apposita autorizzazione all'Ufficio sanitario locale o all'autorità locale competente per l'entrata o l'uscita di ovini e caprini da allevamento risultato affetto da brucellosi; né assume alcun rilievo che l'accertamento della non corrispondenza tra sede dichiarata e sede effettiva sia avvenuto successivamente al decorso dei precisati cento giorni, poiché il superamento di tale termine non implica alcuna decadenza del potere di accertamento.
Riferimenti normativi: Legge 23/12/1986 num. 898 art. 3 CORTE COST., Legge 04/11/1987 num. 460 art. 5, Decr. Minist. Sanità 02/07/1992 num. 453 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)