Sez. 1, Sentenza n. 4864 del 15/07/1983 (Rv. 429754 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRESUPPOSTI - DECISIONE SULLA COMPETENZA IN SENSO TECNICO - FATTISPECIE - DECLARATORIA DI COMPETENZA IN ORDINE AD UNA DOMANDA DI ADOZIONE SPECIALE PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI, A CAUSA DEL MANCATO SVOLGIMENTO DINANZI AD ESSO DI UNA FASE PROCESSUALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - FACOLTATIVO - NECESSARIO - PRESUPPOSTI - DECISIONE SULLA COMPETENZA IN SENSO TECNICO - FATTISPECIE - DECLARATORIA DI COMPETENZA IN ORDINE AD UNA DOMANDA DI ADOZIONE SPECIALE PRONUNCIATA DAL TRIBUNALE PER I MINORENNI, A CAUSA DEL MANCATO SVOLGIMENTO DINANZI AD ESSO DI UNA FASE PROCESSUALE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - ESPERIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Il regolamento di Competenza presuppone una decisione sulla Competenza in senso tecnico, ossia relativa alla ripartizione della Competenza stessa tra diversi giudici ordinari, e, pertanto, non è ammesso contro la declinatoria di Competenza in ordine ad una domanda di adozione speciale pronunziata dal tribunale per i minorenni, non in considerazione della ritenuta Competenza di altro giudice, ma per il mancato svolgimento dinanzi ad esso di una fase processuale (dichiarazione dello stato di adottabilità e conseguente affidamento preadottivo) trattandosi sostanzialmente di provvedimento di rigetto della domanda, contro il quale sono esperibili i normali mezzi di impugnazione. (V 1780/75, mass n 375436).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 314 quatervicies, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)