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Sez. 1, Sentenza n. 1195 del 13/12/1983 Ud. (dep. 11/02/1984) Rv. 162554 - 01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - NATURA - MEZZO DI PROVA - CONSEGUENZE - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1983-12-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/162554-01

PROVA PENALE - IMPUTATO - INTERROGATORIO IN GENERE - NATURA - MEZZO DI PROVA - CONSEGUENZE - UTILIZZAZIONE PROCESSUALE - FATTISPECIE.*

L'interrogatorio dell'imputato è da considerare mezzo di prova, come si evince, con sufficiente chiarezza, dall'art. 304, terzo comma, cod. proc. pen., nel quale S'ipotizza il caso di insorgenza di indizi di reità a carico di soggetto non imputato, prevedendosi che il giudice deve procedere all'avvertimento secondo cui "da quel momento ogni parola può essere utilizzata contro di lui" e statuendosi che "le dichiarazioni rese in assenza del difensore non possono essere utilizzate". Ne deriva che ben può il giudice, ai fini della decisione, richiamarsi alle ammissioni dell'imputato in Sede di interrogatorio. (in motivazione, sulla base dell'enunciato principio, si è precisato che, stante la scelta del silenzio, l'interrogatorio dell'imputato è "un mezzo eventuale di prova", ossia può valere solo nel caso in cui, nel rispetto delle garanzie difensive, sia liberamente reso, non essendo possibile che il giudice, vanificando la nota garantistica del sistema, annetta al silenzio delle conseguenze negative). (Conf Cass. Pen., sez. I, P.U., 12 dicembre 1975, ric. Dalfone, id., sez. I, 6 maggio 1980, ric. Milani ed altri, id., sez. I, 13 dicembre 1983, ric. Di carlo).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 24 com. 2, Cod. Proc. Pen. art. 78 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 340 bis, Cod. Proc. Pen. art. 365 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 366 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 367, Cod. Proc. Pen. art. 368

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)