diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 761 del 03/02/1990 (Rv. 465134 - 01)

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1990-02-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/465134-01

ASSISTENZA E BENEFICENZA PUBBLICA - MATERNITÀ E INFANZIA - O.N.M.I. (PROTEZIONE ED ASSISTENZA DELLA MATERNITÀ ED INFANZIA) - IN GENERE - PERSONALE TRASFERITO AGLI ENTI LOCALI - TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO - PERIODO DI SERVIZIO PRESTATO PRESSO L'O.N.M.I. - INDENNITÀ INTEGRATIVA SPECIALE - COMPUTABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Con riguardo al trattamento di fine rapporto per i dipendenti dell'o.N.M.i. Trasferiti agli enti locali ai sensi della legge 23 dicembre 1975 n. 698, e limitatamente al periodo di servizio prestato presso detta opera, deve escludersi la computabilità della indennità integrativa speciale (istituita con legge 27 maggio 1959 n. 324), attesa l'espressa previsione dell'art. 1 della legge 3 marzo 1960 n. 185 e tenuto conto che la computabilità di tale indennità con effetto dall'1 gennaio 1974, disposta dall'art. 3 della legge 7 luglio 1980 n. 299, si riferisce esclusivamente al personale iscritto all'INADEL e che tale iscrizione per gli ex dipendenti dell'o.N.M.i. È intervenuta solo dopo la cessazione del relativo rapporto (art. 9 della citata legge n. 698 del 1975). (Conf 124/89, mass n 461357; (Conf 3254/88; (Conf 6894/86).*

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 art. 1 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 art. 1 CORTE COST., Legge 23/12/1975 num. 698 art. 6, Legge 23/12/1975 num. 698 art. 9 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)