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Sez. L, Sentenza n. 6260 del 21/03/2006 (Rv. 588311 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA | Azione - Presupposti - Diminuzione patrimoniale del creditore - Vantaggio dell'amministrazione e riconoscimento dell'utilità di essa - Prestazione consistente in un servizio pubblico - Miglioramento dello stesso o mantenimento della qualità di esso con spesa minore - Necessità - Fattispecie relativa a prestazioni lavorative di fatto rese da un medico convenzionato in favore di pazienti eccedenti il numero massimo consentito dalla legge - Indennizzabilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2006-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/588311-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - OBBLIGAZIONI - ARRICCHIMENTO SENZA CAUSA

L'arricchimento senza causa della P.A., che giustifica ai sensi dell'art. 2041 cod. civ. l'erogazione di un indennizzo in favore del soggetto privato depauperato, deve consistere nell'acquisto di un bene o di una somma di denaro o, se trattasi di un pubblico servizio, in un miglioramento dello stesso oppure nel mantenimento della sua qualità con una spesa minore. Ne consegue che non ha diritto all'indennizzo ex art. 2041 cod. civ. il medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale che abbia assistito pazienti in un numero eccedente rispetto a quello previsto dall'accordo nazionale di cui all'art. 48 della legge n. 833 del 1978, in quanto superando il limite massimo consentito dalla legge si è posto in condizione di non poter assicurare a ciascun paziente il livello minimo qualitativo, oltre che quantitativo, di assistenza che gli è dovuto.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2041, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., DPR 13/08/1981 num. 46 art. 7, DPR 16/10/1984 num. 882 art. 7, DPR 08/06/1987 num. 289 art. 12, DPR 28/09/1990 num. 314 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)