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Sez. 3, Sentenza n. 11091 del 10/10/1992 (Rv. 478863 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere | Esercizio di attività industriale, commerciale o artigianale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori - Interruzione da parte del conduttore per inagibilità dell'immobile locato - Mancato esercizio da parte del locatore della risoluzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione - Successiva cessazione del contratto su iniziativa del locatore, per scadenza legale o convenzionale - Diritto del conduttore alla indennità di avviamento - Sussistenza.
Stato
decisa il 1992-10-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/478863-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Indennità per la perdita dell'avviamento - In genere

L'interruzione, da parte del conduttore, dell'attività industriale, commerciale o artigianale comportante contatti diretti con il pubblico degli utenti e dei consumatori, provocata dall'inagibilità dell'immobile locato, non determina la perdita del diritto del conduttore alla indennità di avviamento se il rapporto, non avendo il locatore fatto valere la risoluzione del contratto per l'impossibilità sopravvenuta della prestazione, sia successivamente cessato, per iniziativa di quest'ultimo, solo per effetto della scadenza legale o convenzionale del contratto. (Vedi Sent. n. 576, 23 dicembre 1987, Corte Cost.).

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 34 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)