Sez. 2, Sentenza n. 7655 del 21/04/2004 (Rv. 572231 - 01)
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO | Frazionamento della proprietà in senso orizzontale - Ammissibilità - Proprietà del sottosuolo appartenente a soggetto distinto dal proprietario del suolo e dell'edificio sovrastante - Rapporto di comunione tra detti proprietari - Esclusione - Rapporto di servitù tra le due proprietà - Configurabilità - Conseguenze - Spese necessarie per la manutenzione ed il consolidamento del sottosuolo - Onere del proprietario del medesimo - Esclusione - Condizioni - Fondamento - Fattispecie.
PROPRIETÀ - FONDIARIA: ESTENSIONE - SOTTOSUOLO
Il diritto di proprietà può esser frazionato in senso orizzontale e quindi la proprietà del sottosuolo può appartenere ad un soggetto diverso dal proprietario del suolo e del fabbricato su esso insistente. In tal caso il rapporto tra i rispettivi proprietari non è di comunione perché il fondo sottostante deve sopportare il peso dell'edificio sovrastante e quindi il rapporto tra le due proprietà è di servitù ("servitus oneris ferendi"). Pertanto, da un lato il proprietario del sottosuolo non deve, se sono necessarie opere di manutenzione o consolidamento per consentire l'esercizio di detta servitù, sopportarne le spese, in applicazione dell'art. 1030 cod. civ., a meno che la legge o il titolo dispongano diversamente; dall'altro egli non può diminuire o rendere più incomoda la servitù, in applicazione dell'art. 1067 cod. civ. (principio affermato in fattispecie in cui il giudice di merito, per le opere di manutenzione e consolidamento della volta di una grotta su cui sovrastavano degli edifici, aveva posto a carico del proprietario di questa le relative spese, a norma dell'art. 1125 cod. civ., ritenuta inapplicabile dalla Corte Cass.).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1030, Cod. Civ. art. 1067
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)