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Sez. 5, Sentenza n. 11638 del 12/01/2012 Ud. (dep. 27/03/2012) Rv. 252953 - 01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - PERCOSSE | Spinta - Integrazione del reato di cui all'art. 581 cod. pen.
Stato
decisa il 2012-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252953-01

REATI CONTRO LA PERSONA - DELITTI CONTRO LA VITA E L'INCOLUMITÀ INDIVIDUALE - PERCOSSE

Integra il reato di percosse (art. 581 cod. pen.) la condotta di colui che colpisca la persona offesa ripetutamente sulla spalla al fine di spintonarla fuori da un negozio, considerato che il termine percuotere non è assunto nell'art. 581 cod. pen. nel solo significato di battere, colpire, picchiare, ma anche in quello più lato, comprensivo di ogni violenta manomissione dell'altrui persona fisica, con la conseguenza che in tale ambito previsionale rientra anche la spinta, la quale si concreta in un'energia fisica esercitata con violenza e direttamente sulla persona.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)