diritto.io

Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati

Testo in vigore al

Art. 13

1. Nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11, quando il pagamento della pensione e' fatto dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, compete al titolare l'intera parte del trattamento di cui alla lettera c) dell'art. 2, o di quelle corrispondenti di cui al comma secondo dell'art. 3 e al punto 2 dell'art. 4.

2. L'intera parte del trattamento di cui al comma precedente e' a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari che ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12.

3. Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione e' fatto da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata nello stesso primo comma, l'intero assegno di caroviveri temporaneo previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e successive modificazioni.

4. L'intero assegno di caroviveri temporaneo di cui al comma precedente e' a carico della Cassa di previdenza che provvede al pagamento della pensione, la quale ha diritto di rivalsa solo per le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, da determinarsi nel modo indicato al comma secondo del presente articolo.

5. Nei casi di cui al primo comma del presente articolo, quando il pagamento della pensione e' fatto dallo Stato, al titolare compete, in luogo della parte del trattamento indicata al primo comma del presente articolo, l'assegno di caroviveri previsto a favore dei pensionati dello stato, senza diritto da parte dello Stato stesso a rivalsa alcuna verso le Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza.

Art. 14

1. Il trattamento di pensione diretta o indiretta di privilegio e quello di riversibilita' di pensione diretta di privilegio di cui ai precedenti articoli 9 e 10, compete, nella misura prevista dagli articoli stessi per il servizio complessivo, anche nei casi di trattamento di quiescenza ad onere ripartito di cui al precedente articolo 11 quando il pagamento della pensione e' effettuato dalla Cassa di previdenza, per le pensioni dei sanitari. Tale Cassa si rivale soltanto delle eventuali quote a carico degli Enti locali, da determinarsi con la applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12. La rimanente parte di trattamento e' a totali carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, senza diritto di rivalsa verso le altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza e verso lo Stato.

2. Nei casi di pensioni di privilegio di cui al precedente comma, quando il pagamento e' effettuato da una delle altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza o dallo Stato ai fini della determinazione della misura della pensione, si applicano le relative norme previste dal rispettivo La rivalsa viene effettuata soltanto per le eventuali quote a carico degli Enti locali che sono da determinarsi con l'applicazione delle norme di cui ai commi secondo e terzo del precedente art. 12, mentre nessuna rivalsa e' da effettuarsi tra le Casse di previdenza e lo Stato, restando la rimanente parte di pensione a totale carico della Cassa di previdenza o dello Stato che effettua il pagamento.

Art. 16

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli dal 2 al 15 si applicano per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge.

2. Per i predetti casi sono abrogate le disposizioni contenute negli ultimi due commi dell'art. 25, nell'art. 27, nel quarto comma dell'art. 30, nell'ultimo comma dell'art. 32, nel primo periodo del comma quarto dell'articolo 33 e nell'art. 76 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e le rispettive successive modificazioni, nonche' quelle contenute nel comma quinto dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

Titolo II. Disposizioni generali concernenti modifiche dell'ordinamento

Art. 17

1. Il minimo di lire 1000 di stipendio annuo stabilito dall'art. 6, commi primo e secondo, e dalla lettera a) dell'art. 8 della, legge 6 luglio 1939, n. 1035, per l'obbligatorieta' dell'iscrizione alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, e' elevato a lire 84.000 di retribuzione annua comprensiva, oltre che dello stipendio, di ogni altra indennita', assegno o provento, anche in natura, la cui corresponsione abbia carattere continuativo.

2. Per i sanitari iscritti obbligatoriamente alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' dell'iscrizione permane anche nel caso che la retribuzione di cui al comma precedente sia inferiore a lire 84.000 annue.

Art. 18

1. Per l'iscrizione facoltativa prevista dalla lettera c) dell'art. 8 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, nei riguardi dei sanitari dipendenti dalle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, il limite di lire 25.000 delle entrate effettive ordinarie delle Istituzioni stesso e' elevato a lire 1.500.000.

2. Per i sanitari di cui al comma precedente, iscritti obbligatoriamente alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, l'obbligatorieta' della iscrizione permane anche nel caso che le entrate effettive annue non raggiungano le lire 1.500.000.

3. L'esonero dal versamento del contributo per i posti vacanti o coperti da sanitari non iscritti previsto dall'art. 10 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, si intende applicabile per tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza qualunque sia l'importo delle loro entrate effettive ordinarie.

Art. 19

1. I contributi ordinari dovuti alla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari sono stabiliti, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, nelle seguenti misure annue:

  1. 1) contributo ordinario dell'iscritto, lire 52.000;

  2. 2) contributo ordinario dell'ente, lire 117.000.

Art. 20

1. Nei casi di iscrizione facoltativa previsti dalla legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando il sanitario e' tenuto a corrispondere il contributo complessivo personale e dell'ente, la misura di tale contributo complessivo e' stabilita, a partire dalla data da cui ha effetto la presente legge, in lire 84.000 annue.

Art. 21

1. Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente, i servizi utili che saranno prestati simultaneamente presso due o piu' enti contemplati dagli articoli 1, 6, 7 e 12 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di iscrizione e a duplicita' di trattamento di quiescenza da parte della Cassa predetta. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile al trattamento di quiescenza.

2. Per i casi contemplati dal precedente comma sono abrogate le disposizioni di cui all'art. 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

Art. 22

1. Gli interessi annuali sui conti individuali relativi ai depositi volontari previsti dall'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, sono computati, a decorrere dalla data da cui ha effetto la presente legge, al saggio del 4,75 per cento.

Art. 23

1. I sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge o successivamente possono ottenere, oltre il riscatto dei servizi di cui all'art. 61 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, anche il riscatto, limitatamente a due anni, dei servizi effettivamente prestati in qualita' di sanitario assistente volontario presso ospedali di Comuni, di Province, di Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza o presso altri Enti di diritto pubblico.

2. Oltre il riscatto degli anni di studio corrispondenti alla durata legale dei corsi universitari, previsto dal comma primo dell'art. 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, ai sanitari di cui al comma precedente e' anche consentito di riscattare il periodo corrispondente alla durata legale di un corso di specializzazione per il quale sia stato conseguito il relativo diploma.

Art. 24

1. Il contributo in una sola volta dovuto dal sanitario per ottenere il riscatto dei servizi o periodi di cui agli articoli 61 e 62 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, e al precedente art. 23, si determina con le norme di cui all'allegato n. 1 della presente legge. La trasformazione del contributo unico in annualita' da pagarsi a rate mensili di cui all'art. 66 della legge predetta si effettua mediante l'applicazione della tabella C allegata alla presente legge.

2. Quando la domanda di riscatto risulti presentata alla Prefettura o alla Cassa di previdenza in data non posteriore a quella di pubblicazione della presente legge, il contributo di riscatto e le relative ratizzazioni si calcolano in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

Titolo III. Disposizioni transitorie

Art. 25

1. Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazione dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'importo annuo lordo dell'assegno supplementare diretto, di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 2 della legge 21 novembre 1949, n. 914, e successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, in tante volte lire 4000 annue quanti sono gli anni di servizio utile, fino ad un massimo di lire 160.000 annue. L'assegno supplementare indiretto o di riversibilita' e' calcolato sulla predetta misura del corrispondente assegno diretto in base alle aliquote di cui all'art. 32 della legge 6 luglio 1939, n. 1035.

2. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altre Casse di previdenza amministrate dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza, quando il pagamento e' effettuato dalla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, questa continua a corrispondere, a totale suo carico, l'intero assegno supplementare nella misura risultante dall'applicazione del comma precedente.

Art. 26

1. Nei casi di pensioni ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed altri enti (Enti locali, Stato), se il pagamento e' effettuato dalla Cassa predetta, l'assegno supplementare, nella sua misura stabilita dal precedente art. 25 per le cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, e' dovuto in proporzione alle sole quote, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e a carico degli Enti locali, senza attribuzione di quota a carico dello Stato.

2. Quando il pagamento e', invece, effettuato dallo Stato, al titolare della pensione compete la quota di assegno supplementare a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari dovuta in proporzione alla sola quota, della pensione complessiva originaria, a carico della Cassa stessa.

Art. 27

1. Nei casi di pensioni a carico totale o parziale della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, esclusi quelli contemplati dal successivo art. 29, l'assegno di caroviveri temporaneo di cui all'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143, e alle successive modificazioni, e' stabilito, a decorrere dalla data predetta, nelle stesse misure previste, per la rendita vitalizia costante, dai precedenti articoli 2 lettera c), 3 comma secondo, e 4 punto 2). Nella nuova misura dell'assegno di caroviveri temporaneo e' conglobata l'indennita' di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni, restando tale indennita' soppressa come emolumento a se' stante nei riguardi dei titolari di pensioni a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari.

2. L'eventuale differenza tra l'ammontare spettante ai titolari di pensioni anteriormente alla data da cui ha effetto la presente legge a titolo di assegno di caroviveri temporaneo e di indennita' di caropane, e il nuovo importo dell'assegno di caroviveri temporaneo previsto dal precedente comma, viene conservata quale assegno personale, non riversibile, da riassorbire in occasione di successivi aumenti.

3. L'assegno personale di cui al comma precedente e' ridotto della stessa misura gia' stabilita per l'indennita' di caropane allorche' si verificano le condizioni che avrebbero comportato la decadenza dal diritto alle quote della indennita' medesima per le persone di famiglia, ai sensi del citato decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433. Resta fermo l'obbligo per i pensionati di denunziare al competente Ufficio provinciale del tesoro il verificarsi delle condizioni predette.

4. Si applica per l'assegno personale di cui ai due precedenti commi l'ultimo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 3 settembre 1946, n. 143.

Art. 28

1. Nei casi di pensioni ad onere ripartito contemplati dal precedente art. 11 relative a cessazioni dal servizio anteriori alla data da cui ha effetto la presente legge, si applicano, ai fini della determinazione dell'assegno di caroviveri temporaneo di cui al precedente art. 27 e del riparto del relativo onere, le disposizioni contenute nel precedente art. 13 con la variante, pero', che le eventuali quote attribuibili agli Enti locali, di cui al comma secondo dello stesso art. 13, sono da determinarsi in proporzione delle relative quote di pensione originaria.

Art. 29

1. A favore del titolare di pensione diretta o indiretta di privilegio oppure di riversibilita' di pensione diretta di privilegio, relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge compete, a decorrere da tale data, il corrispondente trattamento di privilegio nelle identiche misure previste, per i casi di cessazione dal servizio a partire dalla data predetta, dai precedenti articoli 9, 10 e 14. Ai fini dell'eventuale applicazione del comma secondo dell'articolo 9, si ha riguardo alla lesione o infermita' esistente alla data di cessazione dal servizio.

2. Nei casi di cui al comma precedente di pensioni ad onere ripartito, ai fini della determinazione delle quote a carico degli Enti locali, si applicano le relative norme previste dal precedente art. 14.

3. Rimane forma, pero', l'eventuale quota a carico dello Stato nella misura di essa risultante al giorno precedente la data da cui ha effetto la presente legge.

Art. 30

1. Il complessivo trattamento di pensione diretta relativo ai casi di cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, che, a decorrere dalla data predetta, risultera' dall'applicazione dei precedenti articoli 25 e 27, non sara' in nessun caso superiore a lire 570.000. A tale fine, la eventuale eccedenza, lasciando inalterati l'assegno supplementare e l'assegno di caroviveri temporaneo, viene decurtata dalla pensione.

Art. 31

1. Nei casi di sanitari iscritti alla Cassa di previdenza alla data di pubblicazione della presente legge, i servizi prestati simultaneamente che, in applicazione delle disposizioni previste dai commi primo e terzo dell'articolo 46 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, abbiano dato luogo a duplicita' di iscrizione alla Cassa predetta non potranno in nessun caso dar luogo a duplicita' di trattamento di quiescenza. Tali servizi si valutano una sola volta agli effetti del computo del complessivo servizio utile per il predetto trattamento.

2. Nei casi contemplati dal precedente comma, a favore del sanitario viene accreditato, con effetto dalla data di pubblicazione della presente legge, sul proprio conto individuale dei depositi volontari di cui all'art. 18 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, l'importo del capitale accumulato relativo al numero degli anni di servizio simultanei assistiti da duplice iscrizione.

3. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, si considera il valore della tabella A.S. allegata alla legge 21 novembre 1949, n. 914, corrispondente all'eta' del sanitario alla data di pubblicazione della presente legge e al numero degli anni di servizi simultanei assistiti da duplice iscrizione. L'importo da accreditarsi sul conto individuale si ottiene moltiplicando il predetto valore per il corrispondente coefficiente della tabella B annessa alla legge 6 luglio 1939, n. 1035, ed aumentando del 15 per cento il prodotto cosi' ottenuto.

Art. 32

1. A favore dei titolari di duplice trattamento di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, i miglioramenti previsti dai precedenti articoli dal 25 al 30 si applicano solo sul trattamento di quiescenza piu' elevato oppure, nel caso di piu' trattamenti uguali, su uno solo di essi.

Art. 33

1. Nei casi contemplati dal comma quarto dell'art. 47 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, quando la pensione e' ad onere ripartito tra Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari ed ente compreso nel territorio della Venezia Tridentina ed e' relativa a cessazione dal servizio anteriore alla data da cui ha effetto la presente legge, rimane ferma a carico dell'Ente la quota del trattamento di quiescenza stabilita a suo carico all'atto del conferimento della pensione originaria, mentre i successivi aumenti e miglioramenti del trattamento stesso disposti fino a quelli di cui alla presente legge sono, a partire dalle date delle rispettive decorrenze, a totale carico della Cassa di previdenza.