Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale
Testo in vigore al
Capo IV. Contributi volontari.
Art. 57
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Art. 58
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 4 APRILE 1952, N. 21818
Capo V. Concorso dello Stato.
Art. 59
1. Lo Stato contribuisce nelle forme seguenti alle prestazioni delle assicurazioni contemplate nel presente decreto:
a) concorre alla costituzione delle pensioni nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota di L. 100 all'anno per ogni pensione;25
b) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
c) assume a proprio carico le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati nei casi previsti dall'art. 136;25
d) LETTERA ABROGATA DAL REGIO D.L. 14 APRILE 1939, N. 636, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 LUGLIO 1939, N. 1272;
e) concorre alla costituzione delle pensioni dell'assicurazione facoltativa per l'invalidita' e per la vecchiaia con una quota, complementare, nella misura indicata nell'art. 94, e per le categorie indicate nei numeri 1, 3 e 4 dell'art. 85.
2. A partire dal 1° gennaio 1935 l'Istituto rende conto al Ministero delle corporazioni e a quello delle finanze delle somme pagate ogni anno per conto dello stato a norma delle precedenti lettere b) e d) e delle rate di pensione pagate nell'anno stesso a norma delle lettere a), c) ed e) sulle rendite costituite senza copertura dei rispettivi valori capitali da parte dello Stato.
3. Intervenuta l'approvazione del conto, il Ministero delle finanze autorizza il rimborso delle predette somme, da disporsi con imputazione ad apposito capitolo del bilancio del Ministero delle corporazioni.
4. I rimborsi relativi agli oneri di cui alle lettere a), b), c ed e) del presente articolo, per i quali non sia stato eseguito l'accantonamento dei corrispondenti capitoli di copertura, avranno pero' effetto dopo che, in base al rendiconto presentato dall'Istituto, risultera' esaurito il fondo accumulato, con i relativi interessi, presso l'istituto stesso mediante i versamenti finora effettuati dallo Stato.
Capo VI. Prestazioni.
Sezione prima. Prestazioni per l'invalidita' e per la vecchiaia.
Art. 60
1. Il diritto alla pensione e' riconosciuto:
1° all'eta' di 65 anni compiuti, quando l'assicurato possa far valere almeno 480 settimane di contribuzione e siano trascorsi almeno 10 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
2° a qualunque eta', quando sia accertata la invalidita' permanente e generica dell'assicurato e purche':
a) l'assicurato possa far valere almeno 240 settimane di contribuzione;
b) siano trascorsi almeno 5 anni dalla data iniziale dell'assicurazione;
c) nell'ultimo quinquennio risultino almeno 48 settimane di effettiva contribuzione.
Art. 61
1. Si considera invalido l'assicurato la cui capacita', di guadagno in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a meno di un terzo del suo guadagno normale.
2. La pensione d'invalidita' cessa di essere corrisposta quando il pensionato non si trovi piu' nelle condizioni sopra indicate.
3. COMMA ABROGATO DALLA L. 12 AGOSTO 1962, N. 1338.
Art. 62
1. La pensione di vecchiaia e quella per invalidita' a carico delle assicurazioni obbligatorie per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attivita' commerciali decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, sempreche' a tale data risultino perfezionati i relativi requisiti.
2. Qualora detti requisiti, pur non sussistendo alla data della domanda, risultino, tuttavia, posseduti prima della definizione della domanda stessa o della decisione del successivo ricorso in via amministrativa, la pensione di vecchiaia e quella per invalidita' sono corrisposte con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' perfezionato il relativo diritto.
3. Per i coltivatori diretti, mezzadri, coloni e braccianti agricoli, nonche' per gli artigiani e per gli esercenti attivita' commerciali, ai fini dell'applicazione del disposto di cui al comma precedente, il requisito contributivo si intende raggiunto quando alla data di definizione della domanda o di decisione del ricorso siano versati i contributi relativi a periodi successivi alla data di presentazione della domanda.2739
Art. 63
1. La pensione annua e' costituita da:
a) una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione, intendendosi per tale il periodo intercorrente tra la settimana cui si riferisce il primo contributo versato e la data in cui l'assicurato ha acquisito il diritto alla liquidazione della pensione;
b) una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.
2. Ad ogni pensione si aggiunge una quota integrativa di L. 100 annue, a carico dello Stato. Tale integrazione non si corrisponde agli assicurati di nazionalita' straniera quando il paese a cui appartengono non abbia assicurato ai cittadini italiani un trattamento di reciprocita'.
3. Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi volontari ai sensi del secondo comma dell'art. 57, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura della pensione, in conformita' alle lettere a) e b) del primo comma del presente articolo, fino a concorrenza del contributo corrispondente alla classe piu' elevata di salario.
4. I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.
5. La pensione e' aumentata di un decimo per ogni figlio a carico del pensionato, di eta' non superiore ai 18 anni o anche di eta' superiore purche' inabile al lavoro. I decimi supplementari cessano di essere corrisposti quando venga meno una delle predette condizioni.12
6. Le norme per la liquidazione ed il pagamento delle pensioni sono stabilite dal regolamento.
Art. 64
1. Gli assicurati che hanno compiuto il 60° anno di eta' e pei quali si verifichino le altre condizioni previste dal n. 1 dell'art. 60 riguardo al versamento dei contributi, possono ottenere, ancorche' non siano riconosciuti invalidi ai sensi dell'art. 61, la liquidazione anticipata della pensione.
2. In tal caso alla pensione risultante dall'articolo precedente si applica la riduzione:
1) del 37 per cento se l'assicurato ha compiuto 60 anni
2) » 32 » » » » 61 »
3) » 26 » » » » 62 »
4) » 19 » » » » 63 »
5) » 10 » » » » 64 »
3. Tale riduzione si' applica anche alla quota di integrazione a carico dello Stato.
4. La pensione liquidata anticipatamente decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui e' presentata la domanda.
5. Per i periodi di lavoro successivi alla liquidazione anticipata della pensione e fino al compimento del 65° anno, permane l'obbligo dell'assicurazione in conformita' del presente decreto. I contributi versati dopo la liquidazione della pensione danno luogo al raggiungimento del 65° anno alla liquidazione di una pensione complementare con le norme dell'assicurazione facoltativa nel ruolo della mutualita'.
Art. 65
1. Nel caso in cui un assicurato obbligatorio muoia prima di aver liquidato la pensione, e' corrisposto un assegno di L. 300 al coniuge superstite, purche' non separato per propria colpa e purche', ove superstite sia il marito, questi sia inabile al lavoro.
2. Qualora l'assicurato non lasci superstite il coniuge o non sussistano per questo le condizioni richieste per aver diritto all'assegno, questo spetta ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro.
3. Per deliberazione dell'Istituto l'assegno puo' essere corrisposto in tutto o in parte ai figli di eta' non superiore ai 15 anni o inabili al lavoro, sempre che concorrano fondati motivi per ritenere che al loro mantenimento non provveda convenientemente il coniuge superstite.
4. La concessione dell'assegno e' subordinata alla condizione che risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nel quinquennio precedente la morte dell'assicurato.
Sezione seconda. Prestazioni per la tubercolosi
Art. 66
1. In caso di tubercolosi gli assicurati hanno diritto al ricovero in luoghi di cura a tipo sanatoriale, ospedaliero-sanatoriale e post-sanatoriale, gestiti dall'Istituto.
Art. 67
1. In caso di mancanza di disponibilita' di posti nei luoghi di cura dell'Istituto si puo' procedere:
a) al ricovero presso istituzioni ospitaliere debitamente autorizzate, con le quali l'Istituto abbia stipulato speciali convenzioni;
b) alla cura a domicilio nei modi e nei limiti fissati dal regolamento.
Art. 68
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 FEBBRAIO 1953, N. 86
Art. 69
1. Le prestazioni dell'assicurazione concernenti la cura si estendono a favore delle persone di famiglia dell'assicurato.
2. Quali componenti la famiglia si intendono:
a) la moglie dell'assicurato;
b) il marito invalido di donna assicurata;
c) i figli legittimi o naturali, i figli adottivi e gli affiliati; i figli nati da precedente matrimonio del coniuge dell'assicurato, i figli naturali del coniuge, i fratelli e le sorelle viventi a carico.
3. Sono equiparati ai figli gli esposti regolarmente affidati.
4. Il limite massimo di eta' per il diritto alle prestazioni concernenti la cura della tubercolosi e' fissato per tutte le persone di cui alla lettera c) fino al compimento degli anni 20.
5. Per le persone di cui alla lettera c), che siano regolarmente iscritte ad Universita' o Istituti universitari, Conservatori di musica ed Accademie di belle arti, Atenei ecclesiastici per studi superiori e non abbiano gia' conseguito una laurea o diploma equivalente, il limite di eta' e' ulteriormente elevato fino al compimento degli studi superiori o universitari e comunque non oltre il 26° anno di eta', sempre che essi risultino a carico del lavoratore assicurato.
Art. 70
1. Il diritto alle prestazioni si acquista quando risultino versati contributi per un periodo di almeno 48 settimane nell'ultimo quinquennio di assicurazione.
2. Coloro che alla data della domanda di ricovero non possono far valere un quinquennio di assicurazione avranno diritto alle prestazioni, purche' siano trascorsi almeno due anni dall'inizio dell'assicurazione e siano stati versati contributi per un periodo di 48 settimane.
Art. 71
1. L'accertamento delle condizioni per il diritto alle prestazioni e' fatto dall'Istituto, il quale puo' a tale effetto servirsi dei propri istituti di cura, di quelli con i quali abbia stabilito speciali accordi, dei dispensari dipendenti dai Consorzi provinciali antitubercolari e di quegli organi che siano all'uopo indicati dal Comitato speciale dell'assicurazione per la tubercolosi.
2. Il ricovero, salvo che non sia disposto in via di urgenza ai termini dell'art. 280 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e' ordinato dall'Istituto, che ne da' comunicazione al Consorzio antitubercolare della provincia nella quale risiede il ricoverando.
3. In caso di ricovero disposto in via di urgenza di persona assicurata per la tubercolosi o avente diritto alle prestazioni antitubercolari, la notizia del provvedimento deve essere data alla sede competente dell'Istituto entro tre giorni, dal luogo di cura che riceve l'infermo, trasmettendo copia dell'ordinanza che ha dato luogo al ricovero.
4. Qualora la notizia del provvedimento sia data dopo detto termine, l'Istituto e' tenuto ad assumere l'onere della degenza soltanto dal giorno della notifica.
Art. 72
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 21 LUGLIO 1965, N. 903
Sezione terza. Prestazioni per la disoccupazione
Art. 73
1. In caso di disoccupazione involontaria le persone assicurate hanno diritto ad una indennita' giornaliera ragguagliata alla classe di contributo per la quale negli ultimi sei mesi e' stato eseguito il maggior numero di versamenti settimanali, nella misura sottoindicata:
2. Classe di Indennita' contributo giornaliera
- -
1ª e 2ª . . . . . . L. 1,25
3ª e 4ª . . . . . . » 2,50
5ª e 6ª . . . . . . » 3,754
3. L'indennita' di disoccupazione e' corrisposta a decorrere dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione dal lavoro.
4. Qualora all'assicurato sia pagata una indennita' per mancato preavviso, l'indennita' per disoccupazione e' corrisposta dall'ottavo giorno successivo a quello della scadenza del periodo corrispondente alla indennita', per mancato preavviso ragguagliata a giornate.
Art. 74
1. Il disoccupato non ha diritto alla indennita' giornaliera se non risultano versati contributi per almeno 48 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione.
2. I periodi di malattia tempestivamente accertati sono esclusi dal computo del biennio.
3. L'indennita' giornaliera viene corrisposta fino ad un massimo di 90 giorni se nel biennio precedente alla data di inizio della disoccupazione risultano versati contributi per almeno 48 settimane e fino ad un massimo di 120 giorni se risultano versati contributi per almeno 72 settimane. Gli stessi limiti si applicano anche al numero massimo di giornate indennizzabili a favore dello stesso assicurato nel corso di un anno solare nei diversi periodi di disoccupazione.
4. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' giornaliera per il periodo di 90 giornate, puo' entro lo stesso anno solare essere riammesso al godimento dell'indennita' per altre 30 giornate, qualora, tenuto conto dei versamenti gia' eseguiti, risultino a suo favore contributi per almeno 72 settimane nel biennio precedente alla data di inizio della nuova disoccupazione.
5. L'assicurato, il quale abbia percepito l'indennita' per il periodo massimo di 120 giorni, non puo' esservi riammesso se non dopo che egli possa far valere almeno 24 nuove settimane di contribuzione e sempre che si verifichino le condizioni previste nei precedenti comma.
Art. 75
1. L'assicurato per ottenere l'indennita' di disoccupazione deve provare la sua iscrizione all'Ufficio di collocamento che sia, stato istituito per la categoria professionale cui egli appartiene.
2. Il regolamento stabilisce le norme per disciplinare l'azione delle sedi provinciali dell'Istituto e degli Uffici di collocamento nei riguardi della disposizione del precedente comma.
Art. 76
1. La disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennita'.
2. Con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito il parere del Comitato speciale e delle Associazioni professionali interessate, saranno stabilite le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione.
3. Quando la disoccupazione derivi da dimissioni, da licenziamento in tronco, o da astensione dal lavoro nei casi previsti dall'art. 502 del Codice penale, il periodo indennizzabile e' ridotto di trenta giorni dalla data, di cessazione dal lavoro, fermo restando il disposto del penultimo comma dell'art. 73.44
4. Non e' dovuta, l'indennita' di disoccupazione durante il periodo di ricovero o di cura a domicilio per tubercolosi, o di ricovero in altro istituto di cura a carico dell'Istituto ai fini della prevenzione o della cura dell'invalidita'.
Art. 77
1. Per conseguire il diritto all'indennita' di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini stabiliti dal regolamento.
2. Fermo restando quanto e' disposto nel penultimo comma dell'art. 73 per il periodo di carenza, in caso di ritardata, presentazione della domanda, l'indennita' sara', corrisposta a decorrere dal quinto giorno dopo quello della presentazione stessa.
3. Nel regolamento sono stabilite le norme per il controllo della disoccupazione, per l'accertamento delle condizioni per il diritto all'indennita', e per la sospensione del diritto medesimo.
4. Nel regolamento e' disciplinata, l'erogazione delle indennita' di disoccupazione per le industrie nelle quali si verifichino lavorazioni a turno o lavorazioni saltuarie e sono altresi' stabiliti i casi nei quali i periodi di disoccupazione interrotti da brevi periodi di lavoro possano essere considerati come disoccupazione continuata.