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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 28096 del 05/11/2018 (Rv. 651497 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE | Reclamo avverso sentenza dichiarativa di fallimento - Soggetti non intervenuti nel giudizio di reclamo - Legittimazione al ricorso per cassazione - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-11-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/651497-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - SENTENZA DICHIARATIVA - OPPOSIZIONE - IN GENERE

Coloro che non sono stati parti del giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa del fallimento non sono legittimati a ricorrere per cassazione avverso la sentenza della corte d'appello confermativa della menzionata dichiarazione, atteso che la legittimazione a proporre impugnazione, o a resistere ad essa, spetta solo a chi abbia assunto la veste di parte nel giudizio di merito, né la specialità del reclamo fallimentare prevale sul sistema impugnatorio ordinario in materia di ricorso per cassazione. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da alcuni dipendenti dell'impresa fallita che in qualità di creditori sarebbero dovuti intervenire ex art. 18, comma 9, l.fall. nel giudizio di merito).

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)