Sez. 3, Sentenza n. 1238 del 03/05/1974 (Rv. 369293 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI - ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ATTORE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - CONDANNA ALLE SPESE - SOCCOMBENZA - IN GENERE - LIMITI - ESCLUSIVO INTERESSE DELL'ATTORE.*
Non vi puo essere responsabilita per le spese del procedimento quando la dichiarazione di diritto a favore dell'attore viene pronunciata non in dipendenza di un fatto del convenuto che renda necessario il ricorso alla tutela giurisdizionale, bensi in considerazione di un interesse esclusivo dell'attore all'accertamento per mezzo di pronuncia del giudice oppure alla Costituzione di un titolo esecutivo. (nella specie e stata esclusa la responsabilita per le spese di un'Azione di rilascio del fondo, instaurata dall'attore anteriormente alla scadenza del contratto, senza opposizione del conduttore). (V 1713'67, mass n 328559).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)