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Sez. 3, Sentenza n. 1952 del 14/05/1977 (Rv. 385678 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITA EX ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NEGOZI INTERVENUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIA PENDENTE SULLA LORO VALIDITA - IRRILEVANZA.*
Stato
decisa il 1977-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/385678-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - RINUNZIA - TRANSAZIONE - NULLITA EX ART 23 DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - NEGOZI INTERVENUTI PRIMA DELL'ENTRATA IN VIGORE DI DETTA LEGGE - NULLITA - INSUSSISTENZA - CONTROVERSIA PENDENTE SULLA LORO VALIDITA - IRRILEVANZA.*

I requisiti di validita di un contratto vanno riscontrati con riguardo alla legge del tempo della stipulazione, in quanto la norma sopravvenuta puo modificare gli effetti od il regime di Esercizio dei diritti scaturenti dal contratto stesso, ma non provocarne retroattivamente la caducazione, invalidandone l'atto costitutivo, salvo specifica statuizione in tal senso. Pertanto, l'art 23 della legge 11 febbraio 1971 n 11 sull'affitto di fondi rustici, il quale dispone la nullita delle rinunce e transazioni aventi ad oggetto diritti derivanti all'affittuario da Disposizioni vincolistiche, non puo trovare applicazione con riguardo a negozi intervenuti prima dell'entrata in vigore della legge medesima, ancorche sia ancora pendente controversia sulla loro validita. (V 1637/75, mass n 375242; (V 3018/72, mass n 360776).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 1372, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Preleggi art. 11 CORTE COST., Legge 11/02/1971 num. 11 art. 23

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)