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Sez. 3, Ordinanza n. 20945 del 20/06/2026 (Rv. 678613-02)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE | Contratti conclusi telematicamente - Clausole
Stato
decisa il 2026-06-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678613-02

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO - NECESSITA' DI SPECIFICA APPROVAZIONE SCRITTA - CLAUSOLE VESSATORIE OD ONEROSE

vessatorie - Specifica approvazione scritta - Firma digitale - Contratti non soggetti a forma scritta ad substantiam - Firma elettronica -Sufficienza - Mera spunta - Insufficienza.

In tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) - non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa.

Cod. Civ. art. 1350, Decreto Legisl. 09/04/2003 num. 70 art. 13 com. 1, Regolam. Comunitario 23/07/2014 art. 3 n. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)