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Sez. 5, Sentenza n. 18628 del 23/09/2016 (Rv. 640979 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI) | Convenzione tra Italia e Regno Unito - Dividendi percepiti da società del Regno Unito da parte di società italiana - Credito d'imposta - Necessità dell'effettiva percezione dei dividendi - Pagamento mediante compensazione con crediti vantati dalla società italiana nei confronti di quella inglese - Esclusione.
Stato
decisa il 2016-09-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640979-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - TERRITORIALITÀ DELL'IMPOSIZIONE (ACCORDI E CONVENZIONI INTERNAZIONALI PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI)

In tema d'imposta sui dividendi, l'art. 10, paragrafo 4, lett. a), della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 e ratificata con l. n. 329 del 1990, prevede che un residente nel Regno Unito, che riceve dividendi da una società residente in Italia, ha diritto ad un credito d'imposta pari alla metà di quello che spetterebbe sugli stessi dividendi ad una persona fisica residente in Italia, purché ne sia l'effettivo beneficiario e percettore, sicché il credito d' imposta non sussiste nel caso in cui tale pagamento dei dividendi avvenga mediante compensazione con crediti di finanziamento vantati dalla società in Italia nei confronti della società inglese.

Riferimenti normativi: Legge 05/11/1990 num. 329 art. 12, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)