Sez. 2 - , Ordinanza n. 21956 del 02/09/2019 (Rv. 654918 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE | Deposito di documenti nuovi in appello - Ammissibilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - PROVE - NUOVE - IN GENERE
Il deposito di documenti nuovi in appello non è ammissibile, ove la loro mancata produzione in primo grado debba essere attribuita ad una scelta volontaria della parte. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito, che aveva escluso l'ammissibilità della produzione, in sede di gravame, del titolo di proprietà di un fondo, trattandosi di documento non depositato agli atti del processo di primo grado, nonostante l'invito in tal senso rivolto dal giudice alla parte in prime cure).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2967, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Proc. Civ. art. 210
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)