Norme di attuazione dello statuto per la regione Trentino-Alto Adige in materia di finanza locale
Testo in vigore al
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;
Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri per le finanze, per il tesoro, per l'interno, per i lavori pubblici e per il turismo e lo spettacolo;
Decreta:
Art. 1
1. Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in ordine alle autorizzazioni in materia di finanza locale e alle integrazioni, anche ai fini del risanamento dei bilanci dei comuni, esercitate sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti e di istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale e quelle gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nelle stesse materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano, con l'osservanza delle norme del presente decreto.
2. Restano salve le competenze della regione in materia di ordinamento dei comuni.
Art. 2
1. Nella vigilanza e tutela di cui all'art. 54, n. 5), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, si intendono compresi tutti i provvedimenti di controllo in materia di finanza locale.
Art. 3
1. L'imposta di soggiorno, che la regione puo' stabilire in virtu' della competenza prevista all'art. 72 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, sostituisce l'imposta di cui al regio decreto-legge 24 novembre 1938, n. 1926, e alla legge 4 marzo 1958, n. 174, e successive modificazioni. Fino a tale sostituzione, le percentuali stabilite dalle lettere a) e b) dell'art. 2 della legge 4 marzo 1958, n. 174, in favore della sezione autonoma per l'esercizio del credito alberghiero e turistico, riscosse in ciascuna provincia, vengono attribuite, ai sensi dell'ultimo comma del citato art. 2 della legge numero 174/1958, alle provincie autonome.
2. La competenza primaria della regione in materia di contributi di miglioria rimane ferma con riguardo allo incremento di valore degli immobili derivante da tutte le opere pubbliche degli enti pubblici compresi nello ambito regionale nonche' dall'introduzione o dal potenziamento di pubblici servizi.
Art. 4
1. In tutti i casi in cui lo Stato presta, in base alle proprie leggi, garanzia per mutui, a favore di comuni, di istituti ed enti per l'edilizia abitativa comunque sovvenzionata, di ospedali e di altri enti, contratti con la Cassa depositi e prestiti, con la Direzione generale degli istituti di previdenza e con altri enti ed istituti di credito a cio' autorizzati, la garanzia stessa e' prestata, rispetto ai suddetti enti, siti nel rispettivo territorio, dalle province di Trento e di Bolzano in luogo dello Stato.
2. In relazione alla garanzia prestata ai sensi del precedente comma, le province garanti, nel caso di mancato pagamento da parte dell'ente mutuatario alla scadenza stabilita, dietro semplice notifica della inadempienza, senza obbligo di preventiva esclusione del debitore da parte dell'ente mutuante, provvederanno ad eseguire il pagamento delle rate scadute, aumentate degli interessi nella misura stabilita dall'art. 4 della legge 11 aprile 1938, n. 498, ovvero dal contratto di mutuo, rimanendo sostituite all'ente mutuante stesso in tutte le ragioni di diritto nei confronti dell'ente mutuatario.
3. Restano salve le garanzie gia' prestate dallo Stato anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.
Art. 5
1. La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli istituti di previdenza continuano a concedere mutui alle province di Trento e di Bolzano per spese di investimento nell'esercizio delle proprie funzioni corrispondenti a quelle delle province di diritto comune.
Art. 6
1. Al fine di coordinamento, le province di Trento e di Bolzano comunicano annualmente i propri programmi, nei settori della finanza locale, dei lavori pubblici e dell'edilizia comunque sovvenzionata, al Ministro per il tesoro che, sentiti i competenti organi della Cassa depositi e prestiti, indica il limite dei mezzi che la Cassa sara' presumibilmente in grado di destinare nelle rispettive province in base ai criteri generali stabiliti per i propri interventi.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 28 marzo 1975
LEONE
MORO - VISENTINI - COLOMBO - GUI -
BUCALOSSI - SARTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addi' 19 settembre 1975
Atti di Governo, registro n. 12, foglio n. 18