Sez. L, Sentenza n. 19371 del 21/08/2013 (Rv. 628401 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE | Rapporto di lavoro a tempo determinato - Conversione in rapporto a tempo indeterminato - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze - Violazione dei diritti del lavoratore - Tutela risarcitoria - Limitazione - Applicazione dello "ius superveniens" di cui all'art. 32, commi 5 e 7 della legge 183 del 2010 - Sussistenza - Fondamento.
IMPIEGO PUBBLICO - ACCESSO AI PUBBLICI IMPIEGHI IN GENERE - IN GENERE
In materia di pubblico impiego, un rapporto di lavoro a tempo determinato non è suscettibile di conversione in uno a tempo indeterminato, stante il divieto posto dall'art. 36 del d.lgs. n. 165 del 2001, il cui disposto è stato ritenuto legittimo dalla Corte costituzionale (sent. n. 98 del 2003) e non è stato modificato dal d.lgs. 6 settembre 2001, n. 368, contenente la regolamentazione dell'intera disciplina del lavoro a tempo determinato. Ne consegue che, in caso di violazione di norme poste a tutela del diritti del lavoratore, precluso il diritto alla trasformazione del rapporto, residua a favore del lavoratore soltanto la possibilità di ottenere il risarcimento dei danni subiti, per la cui determinazione trova applicazione, d'ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, l'art. 32, commi 5 e 7 della legge 4 ottobre 2010, n. 183, a prescindere dall'intervenuta costituzione in mora del datore di lavoro e dalla prova concreta di un danno, trattandosi di indennità forfetizzata e onnicomprensiva per i danni causati dalla nullità del termine.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 36 CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2001 num. 368 CORTE COST., Costituzione art. 97 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 5 CORTE COST., Legge 04/11/2010 num. 183 art. 32 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)