Regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione del 14 dicembre 2001 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari
Testo in vigore al
Capo III. Importazioni in base ad un titolo di importazione coperto da un certificato ima 1 («inward monitoring arrangement»)
Sezione 1
Art. 24
1. La presente sezione si applica alle importazioni realizzate nel quadro dei contingenti tariffari suddivisi per paese di origine e figuranti nel calendario delle concessioni CXL.
2. I dazi applicabili e, per le importazioni di cui al paragrafo 1, lettera a), i quantitativi annui massimi da importare e l'anno di importazione figurano nell'allegato III.
Art. 25
1.
Per i prodotti elencati all'allegato III viene rilasciato un titolo d'importazione all'aliquota del dazio ivi indicata, unicamente su presentazione del corrispondente certificato IMA 1 per il quantitativo totale netto che vi figura.
Il certificato IMA 1 deve soddisfare le condizioni stabilite dall'articolo 40, paragrafo 1, per il burro del contingente 09.4589 di cui all'allegato III. parte A (in appresso «burro neozelandese»), oppure dagli articoli 29-33 per gli altri prodotti. Il titolo di importazione reca il numero e la data di rilascio del corrispondente certificato IMA 1.
2.
Eccetto nel caso del burro neozelandese e delle importazioni a dazio doganale ridotto dei prodotti di cui all'allegato III. parte C, il titolo d'importazione può essere rilasciato solo previa verifica, da parte dell'autorità competente, dell'osservanza dell'articolo 33, paragrafo 1, lettera e).
L'organismo che rilascia il titolo invia mediante telefax alla Commissione una copia del certificato IMA 1 che accompagna ciascuna domanda di titolo d'importazione entro le ore 18.00 del giorno della sua presentazione (ora di Bruxelles).
Il titolo d'importazione è rilasciato dal competente organismo il quarto giorno lavorativo successivo, sempreché la Commissione non abbia adottato nel frattempo misure specifiche.
L'autorità preposta al rilascio del titolo d'importazione conserva una copia di ogni certificato IMA 1 presentato.
Art. 26
1. Il periodo di validità dei certificati IMA 1 è compreso tra la data d'emissione e la fine dell'ottavo mese successivo e non può in nessun caso superare il periodo di validità del corrispondente titolo d'importazione, né protrarsi oltre il 31 dicembre dell'anno d'importazione per il quale è rilasciato.
2.
Dal 1o novembre di ogni anno è autorizzato il rilascio di certificati IMA 1 validi a decorrere dal 1o gennaio successivo per i quantitativi che rientrano nel contingente relativo a tale anno di importazione. Tuttavia, le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo dell'anno d'importazione.
Tuttavia, per il contingente n. 09.4589, possono essere rilasciati certificati IMA 1:
a) a partire dal 1o novembre di ogni anno, validi a partire dal 1o gennaio successivo, per quantitativi non superiori al quantitativo massimo per il primo periodo contingentale dell'anno, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di gennaio;
b) a partire dal 1o maggio di ogni anno, validi a partire dal 1o luglio successivo, per i quantitativi rimanenti del quantitativo annuo del contingente, di cui all'allegato III.A; tuttavia le domande di titoli d'importazione possono essere presentate solo a partire dal primo giorno lavorativo del mese di luglio.
3. L'allegato VIII precisa le circostanze nell'ambito delle quali un certificato IMA 1 può essere revocato, modificato, sostituito o corretto.
Art. 27
In deroga all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1291/2000, il quantitativo importato non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è iscritta la cifra «0».
Art. 28
1. La domanda di titolo e il titolo stesso recano:
a) nelle caselle 7 e 8, rispettivamente il paese di provenienza e quello d'origine;
b) nella casella 15, la designazione dei prodotti secondo la specifica di cui all'allegato III;
c) nella casella 16, il codice NC secondo la specifica di cui all'allegato III, ove del caso preceduto da «ex»;
d) nella casella 20, per quanto di ragione, il numero del contingente, il numero del certificato IMA 1 e la data di rilascio, utilizzando una delle seguenti diciture:
Válido si va acompañado del certificado IMA 1 no… expedido el…,
Platné pouze při současném předložení osvědčení IMA 1 č.…. vydaného dne….,
Kun gyldig ledsaget af IMA 1-certifikat nr...., udstedt den…,
Nur gültig in Verbindung mit der Bescheinigung IMA 1 Nr...., ausgestellt am…,
Kehtiv, kui on kaasas IMA 1 sertifikaat nr......., välja antud.......,
Έγκυρο μόνο εφόσον συvοδεύεται από το πιστοποιητικό IMA 1 αριθ.… που εξεδόθη στις…,
Valid if accompanied by the IMA 1 certificate No… issued on…,
Valable si accompagné du certificat IMA no…, délivré le…,
Valido se accompagnato dal certificato IMA 1 n...., rilasciato il…,
Derīgs kopā ar IMA 1 sertifikātu Nr.…, kas izdots…,
Galioja tik kartu su IMA 1 sertifikatu Nr.…, išduotu…,
Csak a .... -án/én kiállított ... számú IMA 1 bizonyítvánnyal együtt érvényes,
Validu jekk akkumpanjat b’ċertifikat IMA 1 Nru.... maħruġ fl-....,
Geldig indien vergezeld van een certificaat IMA nr.... dat is afgegeven op…,
Ważne razem z certyfikatem IMA 1 nr.... wydanym dnia…,
Válido quando acompanhado do certificado IMA 1 com o número… emitido…,
Platné v prípade, že je pripojené osvedčenie IMA 1 č.... vydané dňa…,
Veljavno, če ga spremlja potrdilo IMA 1 št.…., izdano dne….,
Voimassa vain… myönnetyn IMA 1-todistuksen N:o.. kanssa,
Gäller endast tillsammans med IMA 1-intyg nr… utfärdat den…
2. Il titolo obbliga ad importare dal paese di origine indicato nella casella 8.
3. Il titolo reca, nella casella 24, l'aliquota del dazio applicabile.
Art. 29
1. Il certificato IMA 1 è compilato avvalendosi del modulo riportato nell'allegato IX, salvo che per il burro neozelandese, in ossequio alle disposizioni stabilite dal presente capo.
2. La casella 3 del certificato IMA 1, relativa all'acquirente, e la casella 6, relativa al paese di destinazione, non sono compilate, tranne che nel caso del formaggio cheddar, di cui al contingente n. 09.4513 dell'allegato III.
Art. 30
1. Il formato del modulo di cui all'articolo 29 è di 210 × 297 mm. La carta pesa almeno 40 g/m2 ed è di colore bianco.
2. Il modulo è stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità. Inoltre può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.
3. Il modulo è redatto in forma dattiloscritta o manoscritta. In quest'ultimo caso deve essere redatto in stampatello.
4. Ogni certificato IMA 1 è contraddistinto da un numero di serie assegnato dall'organismo emittente.
Art. 31
1. Per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti di cui all'allegato III è redatto un certificato IMA 1.
2. Il certificato IMA 1 contiene, per ciascun tipo e ciascuna presentazione dei prodotti, salvo il burro neozelandese, i dati che figurano nell'allegato IX.
Art. 32
1.
L'originale del certificato IMA 1 è presentato, unitamente al corrispondente titolo d'importazione e ai prodotti cui si riferisce, alle autorità doganali dello Stato membro d'importazione all'atto della presentazione della dichiarazione di immissione in libera pratica. Fatto salvo l'articolo 26, paragrafo 1, il certificato è presentato durante il suo periodo di validità, salvo forza maggiore.
Tuttavia, qualora l'originale del certificato sia stato smarrito o sia divenuto inutilizzabile, all'autorità preposta al rilascio dei titoli e alla competente autorità doganale può essere presentata una copia del certificato, debitamente autenticata e opportunamente identificata dall'organismo emittente.
2. Un certificato IMA 1 è valido solo se debitamente compilato e vidimato da uno degli organismi emittenti figuranti all'allegato XII.
3. Il certificato IMA 1 si considera debitamente vidimato se vi sono indicati il luogo e la data di rilascio e se reca il timbro dell'organismo emittente e la firma della persona o delle persone a ciò autorizzate.
Art. 33
1. Un organismo emittente può figurare nell'elenco di cui all'allegato XII soltanto se soddisfa le seguenti condizioni:
a) è riconosciuto come tale dal paese esportatore;
b) si impegna a verificare le indicazioni contenute nei certificati;
c) si impegna a fornire alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta, ogni informazione utile e necessaria per poter valutare le indicazioni contenute nei certificati;
d) si impegna, per i prodotti elencati nell'allegato III, parte A, a rilasciare il certificato IMA 1 per il quantitativo totale coperto prima che il prodotto oggetto del certificato lasci il territorio del paese emittente;
e) si impegna ad inviare per telefax alla Commissione una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;
f) si impegna, per i prodotti del codice NC 0406, a comunicare alla Commissione, entro il 15 gennaio, le seguenti informazioni per ciascun contingente:
i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale precedente, con i rispettivi numeri d'identificazione e quantitativi, unitamente al numero totale di certificati emessi e al quantitativo totale da essi coperto per l'anno contingentale considerato;
ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi da 1 a 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.
2. L'allegato XII è modificato qualora venga meno la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a), o qualora un organismo emittente non adempia uno degli obblighi assunti.
Sezione 2
Art. 34
1. Le disposizioni della presente sezione si applicano al burro neozelandese, salvo diversa disposizione contenuta nella sezione 1.
2. L'espressione «di almeno sei settimane» figurante nella descrizione del contingente di burro neozelandese, significa che il burro ha almeno sei settimane alla data di presentazione di una dichiarazione di immissione in libera pratica alle autorità doganali.
Art. 35
1. La cauzione di cui all'articolo 15, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1291/2000 ammonta a 5 EUR per 100 kg netti di prodotto.
2.
Le domande di titolo d'importazione possono essere presentate esclusivamente nel Regno Unito.
Il Regno Unito controlla tutti i certificati IMA 1 rilasciati, revocati, modificati, corretti o per i quali sono state rilasciate copie. Esso verifica che il quantitativo totale per il quale sono stati emessi titoli d'importazione non superi il contingente per l'anno d'importazione considerato.
3. Un titolo d'importazione, vidimato conformemente all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1291/2000, è utilizzato per un'unica dichiarazione doganale di immissione in libera pratica e per una sola partita. Se il quantitativo immesso in libera pratica è inferiore a quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione, la cauzione relativa alla parte non immessa in libera pratica è incamerata e il titolo non può essere utilizzato per importare ulteriori quantitativi.
Art. 36
Se la composizione del burro neozelandese non rispetta i requisiti in materia di composizione, l'intera partita è esclusa dal trattamento preferenziale.
Qualora sia stata accettata una dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali, constatata la mancata conformità ai requisiti relativi alla composizione, prelevano il dazio all'importazione stabilito all'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, imputano il quantitativo indicato nella casella 29 del titolo d'importazione e trasmettono il titolo stesso all'autorità emittente, che lo modifica convertendolo in un titolo d'importazione a dazio pieno.
Art. 37
In deroga all’articolo 26 del regolamento (CE) n. 1291/2000, l’autorità preposta al rilascio dei titoli iscrive nella casella 20 del titolo una delle seguenti diciture:
Certificado de importación con tipo reducido para el producto con el número de orden… que se ha convertido en un certificado de importación con tipo pleno para el que se adeudaba, y se ha abonado, el tipo de derecho de…/100 kg; certificado ya anotado,
Změněno z dovozní licence se sníženým clem pro produkt pod pořadovým č.... na dovozní licenci s plným clem, na základě které bylo vyměřeno a uhrazeno clo v hodnotě …/100 kg; licence již byla započtena,
Ændret fra en importlicens med nedsat toldsats for et produkt under nr… til en importlicens med fuld toldsats, hvor den skyldige importtold på…/100 kg er betalt; licensen er allerede afskrevet,
Umwandlung einer Einfuhrlizenz zum ermäßigten Zollsatz für das Erzeugnis mit der lfd. Nr… in eine Einfuhrlizenz zum vollen Zollsatz von…/100 kg, der entrichtet wurde; Lizenz abgeschrieben,
Ümber arvestatud vähendatud tollimaksuga impordilitsentsist, mis on välja antud tellimusele nr...... vastavale tootele, täieliku tollimaksuga impordilitsentsiks, mille puhul tuli maksta ja on makstud tollimaks...... 100 kilogrammi kohta; litsents juba lisatud,
Μετατροπή από πιστοποιητικό εισαγωγής με μειωμένο δασμό για προϊόν βάσει του αύξοντος αριθμού…σε πιστοποιητικό εισαγωγής με πλήρη δασμό για το οποίο το ποσοστό δασμού ποσού …/100 kg οφείλετο καιπληρώθηκε? το πιστοποιητικό ήδη χορηγήθηκε,
Converted from a reduced duty import licence for product under order No… to a full duty import licence on which the rate of duty of…/100 kg was due and has been paid; licence already attributed,
Certificat d’importation à droit réduit pour le produit correspondant au contingent…, converti en un certificat d’importation à taux plein, pour lequel le taux du droit applicable de…/100 kg a été acquitté; certificat déjà imputé,
Conversione da un titolo d’importazione a dazio ridotto per il prodotto corrispondente al contingente… ad un titolo d’importazione a dazio pieno, per il quale è stata pagata l’aliquota di…/100 kg; titolo già imputato,
Pāreja no samazināta nodokļa importa licences par produktu ar kārtas nr.… uz pilna apjoma nodokļa importa licenci ar nodokļu likmi…/100 kg, kas ir samaksāta; licence jau izdota,
Licencija, pagal kurią taikomas sumažintas importo muitas, išduota produktui, kurio užsakymo Nr.…, pakeista į licenciją, pagal kurią taikomas visas importo muitas, kurio norma yra …/100 kg, muitas sumokėtas; licencija jau priskirta,
…kontingensszámú termék csökkentett vám hatálya alá tartozó importengedélye teljes vám hatálya alá tartozó importengedéllyé átalakítva, melyen a .../100 kg vámtétel kiszabva és leróva, az engedély már kiadva,
Konvertit minn liċenzja tad-dazju fuq importazzjoni mnaqqsa għall-prodott li jaqa “taħt in-Nru… għal dazju sħiħ fuq importazzjoni bir-rata tad-dazju ta”…/100 kg kien dovut u ġie imħallas; liċenzja diġà attribwita,
Invoercertificaat met verlaagd recht voor onder volgnummer… vallend product omgezet in een invoercertificaat met volledig recht waarvoor het recht van…/100 kg verschuldigd was en is betaald; hoeveelheid reeds op het certificaat afgeschreven,
Pozwolenie na przywóz produktu nr… po obniżonej stawce należności celnych zmienione na pozwolenie na przywóz po pełnej stawce należności celnych, która to stawka wynosi …/100 kg i została uiszczona; pozwolenie zostało już przyznane,
Obtido por conversão de um certificado de importação com direito reduzido para o produto com o número de ordem… num certificado de importação com direito pleno, relativamente ao qual a taxa de direito aplicável de…/100 kg foi paga; certificado já imputado,
Osvedčenie na znížené dovozné clo na tovar č....zmenené na osvedčenie na riadne dovozné clo, ktorého sadzba za…/100 kg bola zaplatená; osvedčenie udelené,
Spremenjeno iz uvoznega dovoljenja z znižanimi dajatvami za proizvod iz naročila št.… v uvozno dovoljenje s polnimi dajatvami, v katerem je stopnja dajatev v višini …/100 kg zapadla in bila plačana; dovoljenje že podeljeno,
Muutettu etuuskohteluun oikeuttavasta kiintiötuontitodistuksesta vakiotuontitodistukseksi tavaralle, joka kuuluu järjestysnumeroon… ja josta on kannettu tariffin mukainen tulli…/100 kg; vähennysmerkinnät tehty,
Omvandlad från importlicens med sänkt tull för produkt med löpnummer… till importlicens med hel tullavgift för vilken gällande tullsats…/100 kg har betalats. Redan avskriven licens.
L'organismo che emette il titolo aggiorna l'insieme dei dati contabili per tener conto di tale modifica. L'autorità doganale provvede a che la contabilità relativa agli scambi e alle risorse proprie sia opportunamente modificata.
Art. 38
Oltre alle condizioni di cui all'articolo 33, lettere da a) a e), per poter figurare nell'allegato XII un organismo emittente deve soddisfare le condizioni seguenti:
a) si impegna a comunicare alla Commissione la deviazione standard del tenore di materie grasse caratteristica del processo di fabbricazione descritto all'allegato IV, punto 1, lettera e), per il burro neozelandese fabbricato da ciascun produttore di cui all'allegato IV, punto 1, lettera a), conformemente al rispettivo disciplinare definito dall'acquirente;
b) si impegna ad inviare per telefax all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito una copia di ciascun certificato IMA 1 autenticato per il quantitativo totale da esso coperto, il giorno del rilascio e comunque entro sette giorni da tale data e, ove del caso, a comunicare ogni eventuale revoca, correzione o modifica dei certificati;
c) si impegna a comunicare all'autorità preposta al rilascio dei titoli nel Regno Unito le informazioni sottoelencate, anteriormente al decimo giorno del mese successivo per ciascun mese del periodo da gennaio a ottobre e anteriormente al venerdì della settimana successiva per ciascuna settimana, o parte di essa, nei mesi di novembre e dicembre, distinguendo i certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale in corso e quelli riguardanti l'anno successivo:
i) il numero di certificati IMA 1 rilasciati, a seconda del caso, nel mese o nella settimana considerati, unitamente ai rispettivi numeri d'identificazione e ai quantitativi coperti da tali certificati, nonché il numero totale di certificati rilasciati e i relativi quantitativi per l'anno contingentale di cui trattasi, e
ii) ogni eventuale revoca, correzione o modifica di tali certificati IMA 1 o le copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate, conformemente all'allegato VIII, paragrafi 1, 2, 4 e 5, e all'articolo 32, paragrafo 1, nonché le informazioni particolareggiate pertinenti.
Art. 39
1. Ai fini del controllo dei quantitativi del burro neozelandese, si tiene conto di tutti i quantitativi per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel corso del periodo contingentale considerato.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 gennaio successivo alla fine di ogni anno contingentale, i quantitativi mensili definitivi e i quantitativi totali di burro per l'anno contingentale considerato per i quali sono state accettate dichiarazioni di immissione in libera pratica nel quadro del contingente tariffario di cui al paragrafo 1 nel corso dell'anno contingentale precedente. La comunicazione mensile è effettuata il decimo giorno del mese successivo al mese in cui sono state accettate le dichiarazioni di immissione in libera pratica.
3.
Entro il 28 febbraio di ogni anno, il Regno Unito comunica alla Commissione, relativamente all'anno contingentale precedente, il quantitativo di burro per il quale è stata costituita una cauzione e il quantitativo di burro immesso in libera pratica per il quale la cauzione è stata svincolata. I dati che non dovessero essere disponibili entro il 28 febbraio saranno comunicati nel più breve tempo possibile.
Entro il 31 gennaio successivo al termine di ogni anno contingentale, il Regno Unito comunica alla Commissione, sulla base dei dati di cui all'articolo 38, lettera c), un elenco dettagliato dei certificati IMA 1 rilasciati per l'anno contingentale, precisando il numero d'identificazione e i relativi quantitativi, nonché il numero complessivo di certificati e il relativo quantitativo globale per l'anno considerato. L'elenco comprende tutte le informazioni concernenti eventuali revoche, correzioni o modifiche e copie dei certificati IMA 1 eventualmente rilasciate.
Art. 40
1.
Nell'allegato IV sono precisate le regole riguardanti la compilazione del certificato IMA 1, il controllo del peso e del tenore di materie grasse del burro e le conseguenze di tale controllo.
Le deviazioni standard del tenore di materie grasse caratteristiche del processo, di cui al punto 1, lettera e), dell'allegato IV, comunicate conformemente all'articolo 38, lettera a), sono approvate dalla Commissione e il relativo elenco è comunicato agli Stati membri unitamente alla data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.
Le deviazioni standard caratteristiche del processo hanno una validità minima di un anno, salvo qualora circostanze eccezionali, che l'autorità emittente neozelandese notifica alla Commissione, giustifichino una modifica, che deve essere approvata dalla Commissione.
Le deviazioni standard caratteristiche del processo modificate o aggiunte e approvate dalla Commissione sono comunicate agli Stati membri unitamente alla rispettiva data d'entrata in vigore ai fini del rilascio di certificati IMA 1.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a ciascun trimestre, i risultati dei controlli effettuati in conformità dell'allegato IV. A questo scopo essi utilizzano il formulario standard che figura nell'allegato V.
Art. 41
1. In tutte le fasi della commercializzazione del burro neozelandese importato nella Comunità conformemente al presente capo, l'origine neozelandese del prodotto deve essere indicata sull'imballaggio e sulla fattura o sulle fatture corrispondenti.
2. In deroga al paragrafo 1, qualora il burro neozelandese sia mescolato con burro comunitario e destinato al consumo diretto, presentato in confezioni di peso non superiore a 500 grammi, l'origine neozelandese del burro mescolato è indicata solo sulla fattura corrispondente.
3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, nella fattura occorre altresì indicare:«burro importato in applicazione del capo III, sezione 2 del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione: non può essere ammesso a beneficiare dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 429/90 della Commissione, né dell'aiuto per il burro di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 2571/97 della Commissione, né di restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31, paragrafi 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, salvo se diversamente stabilito all'articolo 31, paragrafo 12 di tale regolamento o all'articolo 7 bis del regolamento (CE) n. 1222/94 della Commissione.»
Art. 42
Il certificato IMA 1 è compilato secondo il modulo riportato nell'allegato X, alle condizioni stabilite nella presente sezione e all'articolo 40, paragrafo 1.
Capo IV. Disposizioni relative al controllo delle importazioni a dazio ridotto
Art. 43
1.
Gli uffici doganali comunitari in cui i prodotti sono dichiarati ai fini dell'immissione in libera pratica nella Comunità procedono all'esame dei documenti presentati a sostegno di una dichiarazione di immissione in libera pratica con la quale viene chiesta l'applicazione di un dazio doganale ridotto.
Essi procedono inoltre a controlli fisici dei prodotti sulla base di detti documenti.
2.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire un sistema che consenta di effettuare, senza preavviso, i controlli fisici di cui al paragrafo 1, secondo comma, in funzione di un'analisi dei rischi.
Tuttavia, fino alla fine del 2003 tale sistema garantisce che i controlli fisici vertano almeno sul 3 % delle dichiarazioni di immissione in libera pratica presentate per Stato membro e per anno civile.
Nel determinare il tasso minimo di controlli fisici da effettuare, gli Stati membri possono decidere di non tener conto delle dichiarazioni d'importazione relative a quantitativi non superiori a 500 kg.
Art. 44
1. Per quanto riguarda i metodi di riferimento da utilizzare per l'analisi dei prodotti di cui al presente regolamento si applica il regolamento (CE) n. 213/2001 della Commissione60, allo scopo di verificare che la loro composizione sia conforme a quella indicata nella dichiarazione di immissione in libera pratica.
2. Gli uffici doganali redigono un resoconto dettagliato per ogni controllo fisico effettuato. Tale resoconto reca la data di esecuzione dei controlli e viene conservato per almeno tre anni civili.
3.
Qualora venga effettuato un controllo fisico, si iscrive una delle seguenti diciture nella casella 32 del titolo d’importazione o, se il titolo è emesso in formato elettronico, nella casella riservata alle comunicazioni:
Se ha realizado el control material [Reglamento (CE) no 2535/2001],
Fyzická kontrola provedena [nařízení (ES) č. 2535/2001],
Fysisk kontrol [forordning (EF) nr. 2535/2001],
Warenkontrolle durchgeführt [Verordnung (EG) Nr 2535/2001],
Füüsiline kontroll tehtud [määrus (EÜ) nr 2535/2001],
Πραγματοποιήθηκε φυσικός έλεγχος [Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 2535/2001],
Physical check carried out [Regulation (EC) No 2535/2001],
Contrôle physique effectué [règlement (CE) no 2535/2001],
Controllo fisico effettuato [regolamento (CE) n. 2535/2001],
Fiziska pārbaude veikta [Regula (EK) Nr.2535/2001],
Fizinis patikrinimas atliktas [Reglamentas (EB) Nr. 2535/2001],
Fizikai ellenőrzés elvégezve [2535/2001/EK rendelet],
Iċċekjar fiżiku mwettaq [Regolament (KE) Nru 2535/2001],
Fysieke controle uitgevoerd [Verordening (EG) nr. 2535/2001],
Przeprowadzono kontrolę fizyczną [Rozporządzenie (WE) nr 2535/2001],
Controlo físico em conformidade com [Regulamento (CE) n.o 2535/2001],
Fyzická kontrola vykonaná [Nariadenie (ES) č. 2535/2001],
Fizični pregled opravljen [Uredba (ES) št. 2535/2001],
Fyysinen tarkastus suoritettu [asetus (EY) N:o 2535/2001],
Fysisk kontroll utförd [förordning (EG) nr 2535/2001].
Entro 20 giorni lavorativi dalla data di esecuzione del controllo fisico, l'autorità doganale valuta la prima analisi. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene definitivamente accertata la mancata conformità, i risultati e, se del caso, il titolo, sono inviati all'autorità competente per il rilascio.
Fatto salvo l'articolo 248 del regolamento (CE) n. 2454/93 della Commissione61, la cauzione è svincolata qualora sia stato effettuato un controllo fisico della composizione del prodotto prima della presentazione del titolo d'importazione vidimato conformemente all'articolo 33, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1291/2000.
4. Entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui viene accertata la mancata conformità con la dichiarazione di immissione in libera pratica, le autorità doganali trasmettono alla Commissione i relativi dati per ciascun caso, specificando di che tipo di inadempienza si tratti e l'aliquota del dazio doganale applicata in seguito all'accertamento della mancata conformità.