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Corte di giustizia dell'Unione europea

Corte giust. UE, Sentenza (Sesta Sezione) del 25 maggio 1993, causa C-263/91

Decisione
decisa il 1993-05-25
ECLI
ECLI:EU:C:1993:207

Epigrafe

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) 25 maggio 1993 Nel procedimento C-263/91, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CEE, dallo Østre Landsret, nella causa dinanzi ad esso pendente tra Niels Kristoffersen e Skatteministeriet domanda vertente sull'interpretazione degli artt. 13 e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee, LA CORTE (Sesta Sezione), composta dai signori C.N. Kakouris, presidente di sezione, G.E Mancini, F.A. Schockweiler, M. Diez de Velasco e RJ.G. Kapteyn, giudici, avvocato generale: EG. Jacobs cancelliere: H. von Holstein, vicecancelliere viste le osservazioni scritte presentate: per il signor N. Kristoffersen, dall'aw. A. Torbøl, del foro di Copenaghen; per il governo danese, dal signor T. Lehmann, capo dell'Ufficio legale del ministero degli Affari esteri, in qualità di agente, e dall'avv. K. Hagel-Sørensen, del foro di Copenaghen; per il governo italiano, dal signor P.G. Ferri, avvocato dello Stato, in qualità di agente; per la Commissione delle Comunità europee, dal signor J. Føns Buhl, consigliere giuridico, in qualità di agente; vista la relazione d'udienza, sentite le osservazioni orali del signor Kristoffersen, del governo danese e della Commissione, all'udienza del 22 ottobre 1992, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 26 novembre 1992, ha pronunciato la seguente

Sentenza

punto 1
Con ordinanza 7 ottobre 1991, pervenuta alla Corte il 14 ottobre seguente, lo Østre Landsret ha sollevato, a norma dell'art. 177 del Trattato, due questioni pregiudiziali relative all'interpretazione degli artt. 13 e 14 del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee (in prosieguo: il «Protocollo»).
punto 2
Le questioni sono sorte in occasione di una lite fra il signor Kristoffersen, cittadino danese e dipendente del Parlamento europeo, e l'amministrazione finanziaria danese.
punto 3
Il signor Kristoffersen è proprietario di una casa in Lussemburgo. La costruzione di questa fra il 1982 e 1983 veniva finanziata con un prestito, i cui interessi ammontavano a 138804 DKR nel 1983 e a 153604 DKR nel 1984.
punto 4
A norma dell'art. 4, lett. d), della legge danese relativa ai tributi erariali, il valore locativo dell'alloggio di cui il contribuente sia proprietario viene considerato parte del suo reddito, anche se lo usa esclusivamente per abitarvi. A norma dell'art. 6, n. 1, lett. e), della stessa legge, gli interessi pagati per i prestiti che siano serviti per l'acquisto di un alloggio del genere sono detraibili dal reddito imponibile.
punto 5
In conformità a queste disposizioni, l'amministrazione finanziaria danese determinava, per gli esercizi fiscali 1983 e 1984, il valore locativo dell'abitazione del signor Kristoffersen in 42283 e, rispettivamente, 70927 DKR. Dato che gli interessi pagati per il prestito che era servito per finanziare la casa durante questi anni superava il valore locativo dell'alloggio, il reddito imponibile del signor Kristoffersen era negativo.
punto 6
A norma di legge, il reddito imponibile negativo di un coniuge può servire per ridurre il reddito imponibile dell'altro coniuge. Cionondimeno, l'entità del reddito negativo del Kristoffersen era inferiore a quella che si sarebbe avuta se il valore locativo del suo alloggio non fosse stato preso in considerazione. Il signor Kristoffersen adiva quindi il giudice nazionale sostenendo che, equiparando il valore locativo del suo alloggio in Lussemburgo ad un reddito imponibile, l'amministrazione finanziaria danese aveva trasgredito gli artt. 13 e 14 del Protocollo.
punto 7
Ritenendo che l'esito della lite dipendesse dall'interpretazione delle dette disposizioni del Protocollo, lo Østre Landsret ha sospeso il giudizio ed ha chiesto alla Corte di giustizia di pronunciarsi in via pregiudiziale sulle seguenti questioni: «1) Se l'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee vada interpretato nel senso che i dipendenti delle Comunità compresi nel campo d'applicazione di questa disposizione non possono essere soggetti all'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originario, in base al valore locativo dell'alloggio che occupano, e di cui sono proprietari in un altro Stato membro, essendo inteso che tutti i contribuenti proprietari di un alloggio sono soggetti ad un tributo secondo il sistema fiscale dello Stato del domicilio originario in base al valore locativo, considerato reddito personale. 2) Se l'art. 13, secondo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee vada interpretato nel senso che l'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originario in base al valore locativo dell'alloggio del dipendente, trattandosi di beni immobili situati in un altro Stato membro e occupati da dipendenti delle Comunità, costituisce una tassazione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità».
punto 8
Per una più ampia illustrazione del contesto giuridico e degli antefatti della causa principale, dello svolgimento del procedimento nonché delle osservazioni scritte presentate alla Corte, si fa rinvio alla relazione d'udienza. Questi elementi del fascicolo sono richiamati solo nella misura necessaria alla comprensione del ragionamento della Corte.

Sentenza › Sulla prima questione

punto 9
Per risolvere la prima questione va rilevato che gli artt. 13 e 14 del Protocollo determinano una ripartizione delle competenze tributarie fra la Comunità e lo Stato in cui il dipendente aveva il domicilio fiscale prima dell'entrata in servizio presso le Comunità.
punto 10
A norma dell'art. 13 del Protocollo, i dipendenti delle Comunità sono soggetti, a profitto di queste, ad un'imposta sugli stipendi, salari ed emolumenti dalle stesse versati.
punto 11
A norma dell'art. 14 del Protocollo, ai fini dell'applicazione, fra l'altro, delle imposte sul reddito, i dipendenti delle Comunità i quali, in ragione esclusivamente dell'esercizio delle loro funzioni al servizio delle Comunità, stabiliscono la loro residenza nel territorio di un paese membro ove avevano il domicilio fiscale al momento dell'entrata in servizio presso le Comunità, sono considerati, sia nel paese di residenza, sia nel paese del domicilio fiscale, tuttora domiciliati in questo secondo paese qualora esso sia membro delle Comunità.
punto 12
Per quanto riguarda l'imposta sul reddito, va rilevato che, ai sensi dell'art. 14 di cui sopra, questa nozione va determinata secondo i criteri del diritto nazionale da applicarsi.
punto 13
Di conseguenza la prima questione va risolta dichiarando che l'art. 14, primo comma, deve essere interpretato nel senso che i dipendenti delle Comunità compresi nel campo d'applicazione di questa disposizione possono essere soggetti all'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originario, in base al valore locativo dell'alloggio che occupano e di cui sono proprietari in un altro Stato membro.

Sentenza › Sulla seconda questione

punto 14
A proposito della seconda questione, si deve ricordare che il divieto posto dall'art. 13 del Protocollo viene interpretato dalla Corte nel senso che è vietato qualsiasi tributo nazionale, a prescindere dalla sua natura o dalle modalità di riscossione, che abbia l'effetto di colpire, direttamente o indirettamente, i dipendenti delle Comunità, a causa del fatto che essi godono di una retribuzione corrisposta dalle Comunità, anche se il tributo non è commisurato all'entità di detta retribuzione (sentenza 24 febbraio 1988, causa 260/86, Commissione/Belgio, Racc. pag. 955, punto 10 della motivazione).
punto 15
Per quanto riguarda la tassazione del valore locativo dell'alloggio di un dipendente europeo, va detto che questa tassazione non ha alcun nesso giuridico con gli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità, ma che essa ha natura obiettiva in relazione ad una scelta d'investimento fatta dal dipendente stesso. La proprietà di beni immobili, infatti, come quella di altri beni, deve essere considerata un'autonoma fonte di reddito, a prescindere dalla provenienza della somma destinata al suo acquisto.
punto 16
Si deve quindi risolvere la seconda questione dichiarando che l'art. 13, secondo comma, del Protocollo deve essere interpretato nel senso che l'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originario, basata sul valore locativo dell'alloggio appartenente al dipendente, trattandosi di immobili situati in un altro Stato membro e occupati da dipendenti delle Comunità, non costituisce tassazione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Sentenza › Sulle spese

punto 17
Le spese sostenute dai governi danese ed italiano e dalla Commissione delle Comunità europee, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale cui spetta quindi statuire sulle spese.

Dispositivo

Per questi motivi, LA CORTE (Sesta Sezione), pronunciandosi sulle questioni sottopostele dallo Østre Landsret, con provvedimento 7 ottobre 1991, dichiara: 1) L'art. 14, primo comma, del Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee dev'essere interpretato nel senso che i dipendenti delle Comunità compresi nel campo d'applicazione di questa disposizione possono essere soggetti all'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originano, in base al valore locativo dell'alloggio che occupano e di cui sono proprietari in un altro Stato membro. 2) L'art. 13, secondo comma, del medesimo Protocollo dev'essere interpretato nel senso che l'imposta sul reddito, a profitto dello Stato del domicilio originario, basata sul valore locativo dell'alloggio appartenente al dipendente, trattandosi di immobili situati in un altro Stato membro e occupati da dipendenti delle Comunità, non costituisce tassazione indiretta degli stipendi, salari ed emolumenti versati dalle Comunità.

Firme

Kakouris Mancini Schockweiler Diez de Velasco Kapteyn Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 25 maggio 1993. Il cancelliere J.-G. Giraud Il presidente della Sesta Sezione C.N. Kakouris

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