Sez. U, Sentenza n. 2455 del 12/07/1968 (Rv. 334873 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA - PROCURA CONFERITA CON ATTO SEPARATO.*
Quando la procura al difensore, da parte di chi propone ricorso per Cassazione, e conferita con atto separato, non e sufficiente una procura generale, ma occorre una procura speciale, che deve contenere non solo l'incarico all'avvocato di proporre il ricorso, ma anche l'indicazione della sentenza che si intende impugnare. Pertanto la procura deve essere di data posteriore alla sentenza impugnata ed anteriore alla notificazione del ricorso, in quanto la procura anteriore alla sentenza non puo considerarsi procura speciale, ai sensi dell'art. 365 cod.proc.civ., e non puo impedire l'inammissibilita del ricorso, comminata dall'art. medesimo. (Conf. Alla sent. N. 1099-67, mass. N. 327496).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)