Sez. 5, Ordinanza n. 23520 del 02/09/2024 (Rv. 672114-01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE | Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario - Prestazione in forma capitale - Accordo risolutivo - Tassazione - Base imponibile - Intera somma versata dal Fondo - Deduzione contributi versati - Insussistenza - Fondamento.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE
In tema di IRPEF, la prestazione in forma di capitale che un Fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettua in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento (cd. "zainetto"), costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del TUIR, reddito della stessa categoria della pensione integrativa cui l'avente diritto ha rinunciato e, pertanto, va assoggettata al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione, con la conseguenza che la base imponibile su cui calcolare il tributo è costituita dall'intera somma versata dal Fondo, senza che sia possibile defalcare i contributi corrisposti dal lavoratore, in quanto, ai sensi dell'art. 48 (ora 51), comma 2, lettera a) del TUIR, gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono solo quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge, laddove l'iscrizione al Fondo di previdenza complementare in oggetto trova titolo nella convenzione fra datore di lavoro e lavoratore e non anche nella legge.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 6 com. 2, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 51 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)