Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/11/2010 (Rv. 614762 - 01)
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Presupposti - Conclusione dell' "affare" - Successiva modifica consensuale dell'accordo raggiunto - Incidenza sul diritto del mediatore alla provvigione - Esclusione.
MEDIAZIONE - PROVVIGIONE
Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" (nella specie, contratto preliminare di vendita immobiliare non sottoposto ad alcuna condizione), a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini nell'accordo o di sottopore lo stesso a condizione sospensiva.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)