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Sez. 3, Sentenza n. 22273 del 02/11/2010 (Rv. 614762 - 01)

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE | Presupposti - Conclusione dell' "affare" - Successiva modifica consensuale dell'accordo raggiunto - Incidenza sul diritto del mediatore alla provvigione - Esclusione.
Stato
decisa il 2010-11-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/614762-01

MEDIAZIONE - PROVVIGIONE

Il mediatore ha diritto al pagamento della provvigione in tutti i casi in cui le parti, per effetto del suo intervento, abbiano concluso un "affare" (nella specie, contratto preliminare di vendita immobiliare non sottoposto ad alcuna condizione), a nulla rilevando che, successivamente, le parti stesse decidano concordemente di modificare i termini nell'accordo o di sottopore lo stesso a condizione sospensiva.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1754, Cod. Civ. art. 1755

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)