Sez. 1, Sentenza n. 9792 del 14/09/1999 (Rv. 530051 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE | Determinazione - Criteri - Modificazione della situazione economica delle parti in corso di giudizio - Rilevanza - Conseguenze - Giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione - Documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti nel periodo successivo alla sentenza annullata - Acquisizione da parte del giudice del rinvio - Ammissibilità - Richiesta di accertamenti tributari sulle condizioni economiche dell'altro coniuge - Ammissibilità.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SCIOGLIMENTO - DIVORZIO - OBBLIGHI - VERSO L'ALTRO CONIUGE - ASSEGNO - IN GENERE
Nella determinazione della entità dell'assegno di divorzio possono legittimamente spiegare influenza le modificazioni delle condizioni economiche delle parti in corso di giudizio, con la conseguenza che, in sede di giudizio di rinvio instauratosi a seguito di annullamento da parte della S.C., il giudice di merito ha facoltà di acquisire la documentazione fiscale inerente ai redditi delle parti negli anni successivi alla sentenza annullata, nonché di dare ingresso, se del caso, alla richiesta di indagini tributarie sul mutamento di dette condizioni economiche avanzata da una delle parti.
Riferimenti normativi: Legge 01/12/1970 num. 898 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)