Sez. 2, Sentenza n. 6901 del 15/11/1972 Ud. (dep. 13/10/1973) Rv. 125154 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNZIA O DINIEGO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - INDULTO - IN GENERE - OMESSA PRONUNZIA O DINIEGO DI APPLICAZIONE DEL BENEFICIO - NULLITA DELLA SENTENZA - ESCLUSIONE - RICORRIBILITA IN CASSAZIONE - CONDIZIONI.*
La mancata applicazione dell'indulto non puo mai costituire motivo di nullita della sentenza e, correlativamente, motivo di ricorso per Cassazione, giacche tale beneficio si applica di regola in Sede esecutiva, mentre puo prospettarsi un motivo di ricorso al riguardo soltanto quando il giudice del merito abbia erroneamente rifiutato l'applicazione del beneficio richiesto o abbia omesso del tutto di pronunziarsi in relazione ad una specifica istanza dell'interessato.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 174 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 475 com. 3, Cod. Proc. Pen. art. 524
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)