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Sez. L, Sentenza n. 12404 del 23/08/2003 (Rv. 566205 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE | Occasionale svolgimento di mansioni affidate ad altro dipendente con qualifica superiore - Rilevanza - Esclusione - Frequenza dello svolgimento di mansioni di qualifica superiore - Sufficienza - Esclusione - Requisiti ulteriori - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-08-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566205-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE

Ai fini del conseguimento della qualifica superiore non ha rilievo che il dipendente abbia svolto occasionalmente mansioni affidate anche ad altro dipendente che rivesta tale qualifica, essendo rilevante non solo la frequenza con la quale quelle mansioni siano state eventualmente espletate, ma anche il concreto grado di autonomia, responsabilità, gravosità e intensità, comparato con le altre mansioni proprie della qualifica inferiore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento della superiore qualifica di capo gestione proposta da un dipendente delle Ferrovie dello Stato con qualifica di assistente di stazione presso una "fermata", rilevando che correttamente il giudice di appello aveva ritenuto, alla stregua della contrattazione collettiva applicabile, decisiva, ai fini della qualificazione del personale ad esse preposto, la differenza tra "fermata" e "stazione").

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)