Sez. 1, Sentenza n. 5563 del 16/10/1980 (Rv. 409418 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DELLA SENTENZA (O DECISIONE) IMPUGNATA - OMISSIONE O INCOMPLETEZZA - INAMMISSIBILITA DEL RICORSO - CONDIZIONI.*
Poiche l'Onere dell'indicazione, nel ricorso per Cassazione, degli estremi della decisione impugnata tende a porre la controparte nella possibilita di identificare, senza margini di errore, il provvedimento giurisdizionale investito dal ricorso medesimo, e, quindi, l'esatta portata della materia del contendere, la Mancanza o l'incompletezza di tale indicazione non implica l'inammissibilita dell'impugnazione, qualora l'avversario, resistendo al ricorso, evidenzi il pieno raggiungimento di detto scopo, o comunque quando sussistano altri elementi testuali che rendano sicura quella identificazione. (V 5763/78, mass n 395564; (V 3474/78, mass n 392950).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)