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Sez. 5, Sentenza n. 181 del 10/01/2004 (Rv. 569361 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE | Parti - Individuazione - Criterio - Fondamento - Intervento di enti esponenziali di categorie di contribuenti - Davanti alle commissioni tributarie - Possibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2004-01-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569361-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IN GENERE

In materia di contenzioso tributario, gli enti esponenziali che si ergano a tutori di generiche ed indefinite categorie di contribuenti non hanno legittimazione ad intervenire nelle singole controversie tributarie. Infatti, il D.Lgs n. 546 del 1992 delinea un processo in cui le sole parti possibili e necessarie sono da un lato l'ente impositore e da un altro il contribuente, che sia stato il destinatario di uno specifico atto amministrativo secondo la tipologia indicata nell'art. 19 D.Lgs cit., contenente o l'esplicitazione di una richiesta fiscale nei confronti di uno o più soggetti ben individuati o il rifiuto della restituzione di somme richieste da chi le abbia versate o il rifiuto di agevolazioni nei confronti di soggetti specifici. Inoltre, la possibilità dell'impugnativa di atti a carattere generale, fatta salva "nella diversa sede competente" dall'art. 7 del D.Lgs. n. 546, con conseguente efficacia nei confronti di una generalità di contribuenti, trova il suo spazio davanti al giudice amministrativo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)