Sez. 2, Sentenza n. 9259 del 05/05/1983 Ud. (dep. 08/11/1983) Rv. 161025 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE MEDIANTE INTERMEDIAZIONE - NOZIONE E PRESUPPOSTI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CONCUSSIONE - IN GENERE - CONCUSSIONE PER INDUZIONE MEDIANTE INTERMEDIAZIONE - NOZIONE E PRESUPPOSTI.*
Perché sia configurabile il reato di concussione per induzione mediante intermediazione, occorre che il soggetto attivo privato non apporti una iniziativa propria (nel qual caso la volontà della vittima si determinerebbe per effetto della frode perpetrata in suo danno dal privato, sia pure in concorso col pubblico ufficiale, in base al rapporto interno che unisce i correi), ma si presenti come "nuncius" del pubblico ufficiale - che deve altresì venire individuato, anche se non nominativamente - ingenerando nel soggetto passivo quel "metus publicae potestatis" fondato sulla qualità di pubblico ufficiale di chi si presenta al privato direttamente o attraverso un intermediario. Mancando tali presupposti, verrebbero meno gli estremi della concussione, la quale richiede, come causa esclusiva della Determinazione della volontà del soggetto passivo, l'abuso della funzione pubblica da parte del suo effettivo titolare, e la consapevolezza, da parte di detto soggetto, che l'utilità è voluta dallo stesso pubblico ufficiale. (V mass n 144888).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 110 CORTE COST., Cod. Pen. art. 317
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)