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Sez. 2, Sentenza n. 19814 del 17/07/2025 (Rv. 675381-01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE | Decreto ingiuntivo - Opposizione - Decorrenza del termine per proporre opposizione - Dalla rinnovazione della notifica - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/675381-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE

In caso di nullità della notifica del decreto ingiuntivo, il termine perentorio per proporre opposizione, ai sensi dell'art. 641 c.p.c., decorre dalla successiva notifica eseguita in rinnovazione della precedente nulla. (Nella specie, la S.C. ha cassato il provvedimento del Tribunale - in funzione di giudice del gravame - secondo il quale la nuova notifica del decreto ingiuntivo e del precetto era circoscritta all'esigenza di rinnovazione della mera intimazione di pagamento, in ragione della sopravvenuta inefficacia del precedente precetto).

Cod. Proc. Civ. art. 641 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)