Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)
Testo in vigore al
Art. 31 Altre disposizioni del diritto comunitario
Le disposizioni del presente titolo lasciano impregiudicata qualsiasi disposizione di diritto comunitario contenente requisiti supplementari in materia di informazione preliminare. Tuttavia, ove sia anche applicabile la direttiva 2002/65/CE, i requisiti informativi di cui all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva, fatti salvi il punto 2, lettere da c) a g), il punto 3, lettere a), d) ed e), e il punto 4, lettera b), di tale paragrafo, sono sostituiti dagli articoli 36, 37, 41 e 42 della presente direttiva.
Art. 32 Spese inerenti all’informazione
1. Il prestatore di servizi di pagamento non fa gravare sull’utente di servizi di pagamento le spese inerenti alla messa a disposizione dell’informazione ai sensi del presente titolo.
2. Il prestatore di servizi di pagamento e l’utente di servizi di pagamento possono concordare le spese relative a informazioni supplementari o più frequenti, o alla trasmissione con strumenti diversi da quelli specificati nel contratto quadro, fornite su richiesta all’utente di servizi di pagamento.
3. Laddove il prestatore di servizi di pagamento possa addebitare delle spese per l’informazione in ottemperanza al paragrafo 2, siffatte spese sono adeguate e proporzionate ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento.
Art. 33 Onere della prova in relazione alle informazioni richieste
Gli Stati membri possono prevedere che sia a carico del prestatore di servizi di pagamento l’onere di dimostrare che si è attenuto ai requisiti sull’informazione di cui al presente titolo.
Art. 34 Deroghe agli obblighi di informazione per gli strumenti di pagamento di basso valore e la moneta elettronica
1. Nel caso di strumenti di pagamento che conformemente al contratto quadro riguardano unicamente singole operazioni di pagamento per un importo non superiore a 30 EUR oppure che hanno un limite di spesa di 150 EUR o presentano un avvaloramento per un importo che non supera in alcun momento 150 EUR:
a) in deroga agli articoli 41, 42 e 46 il prestatore di servizi di pagamento comunica al pagatore solo le informazioni sulle principali caratteristiche del servizio di pagamento, comprese le modalità per l’utilizzo dello strumento di pagamento, la responsabilità, l’ammontare delle spese applicate e altre informazioni pratiche necessarie per prendere una decisone consapevole, nonché un’indicazione su come accedere facilmente alle altre informazioni e condizioni richieste ai sensi dell’articolo 42;
b) può essere convenuto che, in deroga all’articolo 44, il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a proporre modifiche delle condizioni del contratto quadro secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1;
c) può essere convenuto che, in deroga agli articoli 47 e 48, dopo l’esecuzione di una operazione di pagamento:
i) il prestatore di servizi di pagamento comunica o rende disponibile solo un riferimento che consenta all’utente di servizi di pagamento di identificare l’operazione di pagamento, l’ammontare dell’operazione di pagamento e le spese relative e/o nel caso di varie operazioni di pagamento analoghe a favore dello stesso beneficiario, solo le informazioni sul totale dell’importo e delle spese afferenti a tali operazioni di pagamento;
ii) il prestatore di servizi di pagamento non è tenuto a comunicare o a rendere disponibili le informazioni di cui al punto i) se lo strumento di pagamento è utilizzato in modo anonimo o se il prestatore di servizi di pagamento non è per altri motivi tecnicamente in grado di fornirle. Tuttavia, il prestatore di servizi di pagamento offre al pagatore la possibilità di verificare l’importo dei fondi caricati.
2. Per operazioni di pagamento a livello nazionale gli Stati membri, o le rispettive autorità competenti, possono ridurre o raddoppiare gli importi di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri possono aumentare tali importi fino a 500 EUR per gli strumenti di pagamento prepagati.
Capo 2. Singole operazioni di pagamento
Art. 35 Ambito di applicazione
1. Il presente capo si applica a singole operazioni di pagamento che non rientrano in un contratto quadro.
2. Se un ordine di pagamento per una singola operazione di pagamento è trasmesso con uno strumento di pagamento contemplato da un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento non è obbligato a fornire o a rendere disponibili le informazioni già date all’utente di servizi di pagamento in base a un contratto quadro con un altro prestatore di servizi di pagamento o che gli saranno fornite conformemente al medesimo contratto.
Art. 36 Informazioni generali preliminari
1. Gli Stati membri esigono che prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto o offerta di servizio di pagamento singolo, il prestatore di servizi di pagamento renda disponibili all’utente di servizi di pagamento, in modo facilmente accessibile, le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37. Su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni e le condizioni su supporto cartaceo o altro supporto durevole. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto riguardante un singolo servizio di pagamento è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie agli obblighi di cui a tale paragrafo immediatamente dopo l’esecuzione dell’operazione di pagamento.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 sono assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto di servizio di pagamento singolo o la bozza dell’ordine di pagamento con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 37.
Art. 37 Informazioni e condizioni
1. Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite o rese disponibili all’utente dei servizi di pagamento:
a) la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
b) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
c) tutte le spese dovute dall’utente al suo prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;
d) se del caso, il tasso di cambio effettivo o di riferimento da applicare all’operazione di pagamento;
2. Se del caso, tutte le altre informazioni e condizioni pertinenti specificate all’articolo 42 sono rese disponibili all’utente di servizi di pagamento in una forma facilmente accessibile.
Art. 38 Informazioni per il pagatore dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento
Immediatamente dopo il ricevimento dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare l’operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
b) l’importo dell’operazione di pagamento espresso nella valuta dell’ordine di pagamento;
c) l’importo delle eventuali spese per l’operazione di pagamento a carico del pagatore e la suddivisione di tali spese;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento da parte del prestatore di servizi di pagamento del pagatore o un riferimento ad esso, se diverso dal tasso di cui all’articolo 37, paragrafo 1, lettera d), e l’importo dell’operazione di pagamento dopo detta conversione in valuta;
e) la data di ricevimento dell’ordine di pagamento.
Art. 39 Informazioni per il beneficiario dopo l’esecuzione
Immediatamente dopo l’esecuzione di un’operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo o mette a sua disposizione, secondo le modalità previste all’articolo 36, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui i fondi sono a disposizione del beneficiario;
c) l’importo di tutte le spese per l’operazione di pagamento a carico del beneficiario e la suddivisione di tali spese;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
e) la data valuta dell’accredito.
Capo 3. Contratti quadro
Art. 40 Ambito di applicazione
Il presente capo si applica alle operazioni di pagamento rientranti in un contratto quadro.
Art. 41 Informazioni generali preliminari
1. Gli Stati membri esigono che, in tempo utile prima che l’utente di servizi di pagamento sia vincolato da un contratto quadro o da un’offerta, il prestatore di servizi di pagamento gli fornisca su supporto cartaceo o altro supporto durevole le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42. Le informazioni e le condizioni sono redatte in termini di facile comprensione e in forma chiara e leggibile, in una lingua ufficiale dello Stato membro nel quale viene prestato il servizio di pagamento o in qualsiasi altra lingua convenuta dalle parti.
2. Se, su richiesta dell’utente di servizi di pagamento, il contratto quadro è stato concluso utilizzando una tecnica di comunicazione a distanza che non consente al prestatore di servizi di pagamento di conformarsi al paragrafo 1, il prestatore di servizi di pagamento adempie all’obbligo di cui a detto paragrafo immediatamente dopo la conclusione del contratto quadro.
3. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 possono essere assolti anche fornendo una copia della bozza del contratto quadro con le informazioni e le condizioni di cui all’articolo 42.
Art. 42 Informazioni e condizioni
Gli Stati membri assicurano che le seguenti informazioni e condizioni siano fornite all’utente dei servizi di pagamento:
1) relativamente al prestatore di servizi di pagamento:
a) il nome del prestatore di servizi di pagamento, l’indirizzo geografico della sua sede amministrativa e, se del caso, l’indirizzo geografico dell’agente o della succursale con sede nello Stato membro in cui viene prestato il servizio di pagamento, e ogni altro indirizzo, compreso l’indirizzo di posta elettronica, utile per comunicare con il prestatore di servizi di pagamento; e
b) gli estremi della competente autorità di controllo e del registro di cui all’articolo 13 o di altro pertinente registro pubblico di autorizzazione del prestatore di servizi di pagamento nonché il numero di iscrizione o i mezzi equivalenti atti ad identificarlo in tale registro;
2) relativamente all’utilizzazione del servizio di pagamento:
a) una descrizione delle caratteristiche principali del servizio di pagamento da prestare;
b) la specificazione delle informazioni o dell’identificativo unico che l’utente di servizi di pagamento deve fornire affinché l’ordine di pagamento sia eseguito correttamente;
c) la forma e la procedura per dare il consenso di eseguire un’operazione di pagamento e la revoca di tale consenso in conformità degli articoli 54 e 66;
d) un riferimento al momento del ricevimento di un ordine di pagamento, quale definito all’articolo 64 e all’eventuale momento limite stabilito dal prestatore di servizi di pagamento;
e) il tempo massimo di esecuzione relativo ai servizi di pagamento da prestare;
f) l’eventuale possibilità di concordare i limiti di spesa per l’utilizzazione dello strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55, paragrafo 1;
3) relativamente a spese, tassi di interesse e di cambio:
a) tutte le spese dovute dall’utente di servizi di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, e, se del caso, la suddivisione delle spese;
b) se del caso, i tassi di interesse e di cambio applicati o, se si usano i tassi di interesse e di cambio di riferimento, il metodo di calcolo dell’interesse effettivo, la data pertinente e l’indice o la base presi in considerazione per determinare tale tasso d’interesse o di cambio di riferimento;
c) se concordata, l’immediata applicazione delle modifiche del tasso di interesse o di cambio di riferimento e i requisiti relativi alle informazioni sulle modifiche in conformità dell’articolo 44, paragrafo 2;
4) relativamente alla comunicazione:
a) se del caso, i mezzi di comunicazione, compresi i requisiti tecnici relativi alle attrezzature dell’utente dei servizi di pagamento, concordati dalle parti per la trasmissione di informazioni o notifiche ai sensi della presente direttiva;
b) le modalità e la frequenza con cui le informazioni di cui alla presente direttiva devono essere fornite o rese disponibili;
c) la lingua o le lingue in cui il contratto quadro è concluso ed è effettuata la comunicazione durante questo rapporto contrattuale;
d) il diritto dell’utente di servizi di pagamento di ricevere i termini contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni conformemente all’articolo 43;
5) relativamente alle misure di tutela e correttive:
a) se applicabile, una descrizione delle misure che l’utente dei servizi di pagamento deve adottare per garantire la sicurezza degli strumenti di pagamento e le modalità per la notifica al prestatore dei servizi di pagamento ai fini dell’articolo 56, paragrafo 1, lettera b);
b) se concordate, le condizioni alle quali il prestatore di servizi di pagamento si riserva il diritto di bloccare uno strumento di pagamento in conformità dell’articolo 55;
c) la responsabilità del pagatore in conformità dell’articolo 61, comprese le informazioni sull’importo pertinente;
d) in che modo ed entro quale termine l’utente di servizi di pagamento deve notificare, a norma dell’articolo 58, al prestatore di servizi di pagamento le operazioni di pagamento non autorizzate o effettuate in modo inesatto, nonché la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per operazioni di pagamento non autorizzate in conformità dell’articolo 60;
e) la responsabilità del prestatore di servizi di pagamento per l’esecuzione delle operazioni di pagamento in conformità dell’articolo 75;
f) le condizioni per il rimborso in conformità degli articoli 62 e 63;
6) relativamente a modifiche e recesso dal contratto quadro:
a) se così convenuto, l’informazione che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate dall’utente di servizi di pagamento conformemente all’articolo 44 a meno che questi non notifichi al prestatore di servizi di pagamento che non le accetta prima della data proposta per la loro entrata in vigore;
b) la durata del contratto;
c) il diritto dell’utente di servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro ed eventuali disposizioni relative al recesso in conformità dell’articolo 44, paragrafo 1, e dell’articolo 45;
7) relativamente al ricorso:
a) le clausole contrattuali sul diritto applicabile al contratto quadro e/o la giurisdizione competente; e
b) le procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziale a disposizione dell’utente dei servizi di pagamento in conformità degli articoli da 80 a 83.
Art. 43 Accessibilità delle informazioni e delle condizioni del contratto quadro
In qualsiasi momento della relazione contrattuale l’utente di servizi di pagamento ha il diritto, su sua richiesta, di ricevere le condizioni contrattuali del contratto quadro nonché le informazioni e le condizioni specificate all’articolo 42 su supporto cartaceo o altro supporto durevole.
Art. 44 Modifiche delle condizioni del contratto quadro
1. Qualsiasi modifica del contratto quadro nonché delle informazioni e delle condizioni di cui all’articolo 42, è proposta dal prestatore di servizi di pagamento secondo le modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, con almeno due mesi di anticipo rispetto alla data di applicazione prevista. Se applicabile in conformità dell’articolo 42, punto 6, lettera a), il prestatore di servizi di pagamento informa l’utente che le modifiche delle condizioni si ritengono accettate qualora quest’ultimo non abbia notificato al prestatore la mancata accettazione delle stesse prima della data proposta per la loro entrata in vigore. In tal caso, il prestatore di servizi di pagamento specifica che l’utente di servizi di pagamento ha diritto di porre termine immediatamente al contratto quadro senza oneri prima della data proposta per l’applicazione delle modifiche.
2. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso a condizione che tale diritto sia concordato nel contratto quadro e che le modifiche si basino sui tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti in conformità dell’articolo 42, punto 3, lettere b) e c). L’utente dei servizi di pagamento è informato di qualsiasi modifica del tasso d’interesse quanto prima e secondo le modalità previste all’articolo 41, paragrafo 1, a meno che le parti non abbiano concordato una frequenza specifica o una modalità secondo cui l’informazione deve essere fornita o resa disponibile. Tuttavia le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio che sono più favorevoli agli utenti dei servizi di pagamento possono essere applicate senza preavviso.
3. Le modifiche dei tassi d’interesse o di cambio utilizzati nelle operazioni di pagamento sono attuate e calcolate in forma neutra, al fine di non creare discriminazioni tra gli utenti dei servizi di pagamento.
Art. 45 Recesso
1. I contratti quadro possono essere sciolti in qualsiasi momento dall’utente dei servizi di pagamento, salvo qualora sia stato convenuto contrattualmente un periodo di preavviso che non può essere superiore a un mese.
2. Il recesso da un contratto quadro concluso per una durata superiore ai 12 mesi o per una durata indefinita non comporta spese per l’utente dei servizi di pagamento dopo la scadenza di 12 mesi. In tutti gli altri casi le spese per lo scioglimento del contratto devono essere adeguate e in linea con i costi sostenuti.
3. Se concordato nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento può recedere da un contratto quadro concluso per una durata indefinita dando un preavviso di almeno due mesi secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1.
4. Le spese per i servizi di pagamento fatturate periodicamente sono dovute, dall’utente dei servizi di pagamento, solo in misura proporzionale per il periodo precedente lo scioglimento del contratto. Se sono pagate anticipatamente, tali spese sono rimborsate in misura proporzionale.
5. Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri che disciplinano il diritto delle parti di dichiarare il contratto quadro inefficace o nullo.
6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni più favorevoli per gli utenti dei servizi di pagamento.
Art. 46 Informazioni da fornire prima dell’esecuzione di una singola operazione di pagamento
Nel caso di una singola operazione di pagamento disposta dal pagatore nell’ambito di un contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento fornisce, su richiesta del pagatore, per quella specifica operazione di pagamento, informazioni esplicite sui tempi massimi di esecuzione e sulle spese che il pagatore deve corrispondere e, se del caso, la suddivisione delle spese.
Art. 47 Informazioni per il pagatore in merito a una singola operazione di pagamento
1. Dopo che l’importo di una singola operazione di pagamento è stato addebitato sul conto del pagatore o, se il pagatore non utilizza un conto di pagamento, successivamente alla ricezione dell’ordine di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) un riferimento che consenta al pagatore di individuare ogni operazione di pagamento e, se del caso, le informazioni relative al beneficiario;
b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’addebito sul conto di pagamento del pagatore o in quella utilizzata per l’ordine di pagamento;
c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il pagatore deve corrispondere;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato nell’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del pagatore e l’importo dell’operazione di pagamento dopo la conversione valutaria;
e) la data valuta dell’addebito o la data di ricezione dell’ordine di pagamento.
2. Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al pagatore di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
Art. 48 Informazioni per il beneficiario in merito a una singola operazione di pagamento
1. Successivamente all’esecuzione di una singola operazione di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario fornisce a quest’ultimo senza indugio, secondo le stesse modalità di cui all’articolo 41, paragrafo 1, le seguenti informazioni:
a) il riferimento che consente al beneficiario di individuare l’operazione di pagamento e, ove opportuno, il pagatore e tutte le informazioni trasmesse con l’operazione di pagamento;
b) l’importo dell’operazione di pagamento nella valuta in cui avviene l’accredito sul conto di pagamento del beneficiario;
c) l’importo di tutte le spese relative all’operazione di pagamento e, se del caso, la suddivisione delle stesse o l’importo degli interessi che il beneficiario deve corrispondere;
d) se del caso, il tasso di cambio utilizzato per l’operazione di pagamento dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e l’importo dell’operazione di pagamento prima della conversione valutaria;
e) la data valuta dell’accredito.
2. Un contratto quadro può includere la previsione che le informazioni di cui al paragrafo 1 debbano essere fornite o rese disponibili periodicamente almeno una volta al mese e secondo modalità convenute che permettano al beneficiario di conservare e riprodurre le informazioni immutate.
3. Tuttavia, gli Stati membri possono imporre al prestatore di servizi di pagamento di fornire informazioni su supporto cartaceo una volta al mese a titolo gratuito.
Capo 4. Disposizioni comuni
Art. 49 Valuta e conversione
1. I pagamenti sono effettuati nella valuta concordata dalle parti.
2. Se un servizio di conversione valutaria è proposto prima di disporre l’operazione di pagamento e se tale servizio è proposto presso il punto di vendita o dal beneficiario, la parte che propone il servizio di conversione valutaria al pagatore comunica a quest’ultimo tutte le spese, nonché il tasso di cambio che sarà utilizzato per la conversione. Il pagatore accetta il servizio di conversione valutaria su tale base.
Art. 50 Informazioni su ulteriori spese o riduzioni
1. Qualora, per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, il beneficiario imponga una spesa o proponga una riduzione, il beneficiario informa in proposito il pagatore prima di disporre l’operazione di pagamento.
2. Qualora, per l’utilizzo di un determinato strumento di pagamento, un prestatore di servizi di pagamento o un terzo imponga una spesa, esso informa in proposito l’utente dei servizi di pagamento prima di disporre l’operazione di pagamento.
Titolo IV. Diritti e obblighi in relazione alla prestazione e all’uso di servizi di pagamento
Capo 1. Disposizioni comuni
Art. 51 Ambito di applicazione
1. Se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore, le parti possono convenire che l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 54, paragrafo 3, gli articoli 59, 61, 62, 63, 66 e 75 non siano in tutto o in parte applicati. Le parti possono altresì concordare un periodo di tempo diverso da quello di cui all’articolo 58.
2. Gli Stati membri possono prevedere che l’articolo 83 non si applica se l’utente dei servizi di pagamento non è un consumatore.
3. Gli Stati membri possono prevedere che il presente titolo si applichi alle microimprese secondo le stesse modalità previste per i consumatori.
4. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali di attuazione della direttiva 87/102/CEE. La presente direttiva lascia inoltre impregiudicate le altre pertinenti normative comunitarie o nazionali relative alle condizioni per la concessione di crediti ai consumatori non armonizzate dalla presente direttiva, conformi al diritto comunitario.