Sez. L, Sentenza n. 13578 del 21/05/2025 (Rv. 675560-01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE | Lavoro carcerario - Cessazione dell'attività lavorativa inframuraria per trasferimento in diverso istituto di pena - Stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della NASpI - Sussistenza.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITA' - IN GENERE
La cessazione del rapporto di lavoro inframurario svolto dal detenuto alle dipendenze dell'amministrazione penitenziaria, determinata dal trasferimento in diverso istituto penitenziario, dà luogo ad uno stato di disoccupazione involontaria rilevante ai fini della tutela previdenziale della NASpI.
Decreto Legisl. 04/03/2015 num. 22 art. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)