Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23569 del 18/11/2016 (Rv. 642684 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE | Assegno di mantenimento a beneficio dei figli - Natura sostanzialmente alimentare - Sussistenza - Conseguenze - Non compensabilità - Fattispecie.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ASSEGNO DI MANTENIMENTO - IN GENERE
Il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti. (Nella specie, la S.C., confermando l'ordinanza di merito, ha ritenuto l'inadempimento del coniuge onerato, che aveva operato una illegittima compensazione tra quanto dovuto a titolo di assegno in favore dei figli e il proprio credito per rate di mutuo).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 447, Cod. Civ. art. 1246 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)