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Sez. 3, Sentenza n. 10406 del 16/06/1995 Ud. (dep. 19/10/1995) Rv. 202693 - 01

Stupefacenti - Commercio, esportazione o importazione | Farmacia ospedaliera - obbligo di trasmissione annuale dei dati risultante dai registri di carico e scarico al Ministero della Sanità - Sussistenza.
Stato
decisa il 1995-06-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/202693-01

Stupefacenti - Commercio, esportazione o importazione

L'art. 68 del D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 sanziona penalmente due condotte distinte, sia pure tra loro strettamente connesse, la violazione dell'obbligo di tenuta dei libri di carico e scarico delle materie stupefacenti e la trasmissione annuale dei dati al Ministero della Sanità ed entrambi tali obblighi incombono anche sul responsabile di una farmacia ospedaliera che dovrà rispondere della omessa trasmissione dei dati.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 68

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)