diritto.io

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91

Testo in vigore al

Art. 17 Conversione

1. Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

  1. a) il periodo di conversione ha inizio non prima della data in cui l’operatore ha notificato la sua attività alle autorità competenti e sottoposto la sua azienda al sistema di controllo in conformità dell’articolo 28, paragrafo 1;

  2. b) durante il periodo di conversione si applicano tutte le misure stabilite dal presente regolamento;

  3. c) sono definiti periodi di conversione specifici per tipo di coltura o produzione animale;

  4. d) in un’azienda o unità, in parte in regime di produzione biologica e in parte in conversione alla produzione biologica, l’operatore tiene separati i prodotti ottenuti biologicamente da quelli ottenuti in conversione e gli animali sono tenuti separati o sono facilmente separabili e la separazione è debitamente documentata;

  5. e) al fine di determinare il periodo di conversione summenzionato, si può tenere conto di un periodo immediatamente precedente la data d’inizio del periodo di conversione, purché si verifichino talune condizioni;

  6. f) gli animali e i prodotti di origine animale prodotti durante il periodo di conversione di cui alla lettera c) non sono commercializzati con le indicazioni di cui agli articoli 23 e 24 utilizzate nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti.

2. Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme del presente articolo, in particolare i periodi di cui al paragrafo 1, lettere da c) a f), sono definiti secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Capo 3. Produzione di mangimi trasformati

Art. 18 Norme generali applicabili alla produzione di mangimi trasformati

1. La produzione di mangimi biologici è separata nel tempo o nello spazio dalla produzione di mangimi trasformati non biologici.

2. Nella composizione dei mangimi biologici non entrano congiuntamente materie prime biologiche o provenienti da aziende in conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3. La trasformazione con l’ausilio di solventi ottenuti per sintesi chimica delle materie prime per mangimi, impiegate o trasformate nella produzione biologica, non è ammessa.

4. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di mangimi biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti.

5. Le misure e le condizioni necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Capo 4. Produzione di alimenti trasformati

Art. 19 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. La preparazione di alimenti biologici trasformati è separata nel tempo o nello spazio dagli alimenti non biologici.

2. Le seguenti condizioni si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

  1. a) il prodotto è ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola; al fine di determinare se un prodotto sia ottenuto principalmente da ingredienti di origine agricola non sono presi in considerazione l’acqua e il sale da cucina aggiunti;

  2. b) possono essere utilizzati nei prodotti alimentari solo gli additivi, gli ausiliari di fabbricazione, gli aromi, l’acqua, il sale, le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi, i minerali, gli oligoelementi, le vitamine, nonché gli amminoacidi e gli altri micronutrienti destinati ad un’alimentazione particolare e solo a condizione che siano stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21;

  3. c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati per l’uso nella produzione biologica ai sensi dell’articolo 21 o se sono autorizzati temporaneamente da uno Stato membro;

  4. d) un ingrediente biologico non è contenuto insieme allo stesso ingrediente non biologico o proveniente dalla conversione;

  5. e) gli alimenti prodotti a partire da colture in conversione contengono unicamente un ingrediente vegetale di origine agricola.

3. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare le proprietà perdute nella trasformazione e nel magazzinaggio di alimenti biologici o ad ovviare a negligenze nella trasformazione ovvero che possano altrimenti trarre in inganno sulla vera natura di tali prodotti. Le misure necessarie all’attuazione delle norme applicabili alla produzione contenute nel presente articolo, in particolare per quanto riguarda i metodi di trasformazione e le condizioni per l’autorizzazione temporanea da parte degli Stati membri di cui al paragrafo 2, lettera c), sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Art. 20 Norme generali applicabili alla produzione di lievito biologico

1. Per la produzione di lievito biologico sono utilizzati solo substrati prodotti biologicamente. Altri prodotti e sostanze possono essere utilizzati soltanto in quanto sono stati autorizzati per l’uso nella produzione biologica conformemente all’articolo 21.

2. Il lievito biologico non è contenuto in alimenti o mangimi biologici insieme al lievito non biologico.

3. Le norme dettagliate applicabili alla produzione possono essere stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

Art. 21 Criteri per taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

1. L’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze per l’uso nella produzione biologica e la loro inclusione nell’elenco ristretto di prodotti e sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettere b) e c), è soggetta agli obiettivi e ai principi enunciati nel titolo II e ai seguenti criteri valutati complessivamente:

  1. i) non sono disponibili alternative autorizzate conformemente al presente capo;

  2. ii) senza ricorrere a tali prodotti e sostanze, sarebbe impossibile produrre o conservare gli alimenti o rispettare determinati requisiti dietetici previsti sulla base della normativa comunitaria.

Inoltre, i prodotti e le sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), si trovano in natura e possono soltanto aver subito processi meccanici, fisici, biologici, enzimatici o microbici salvo ove tali prodotti e sostanze derivanti da tali fonti non siano disponibili in quantitativi o qualità sufficienti sul mercato.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze e la loro inclusione nell’elenco ristretto di cui al paragrafo 1 del presente articolo e stabilisce le condizioni e i limiti specifici per il loro uso e, se necessario, per il ritiro dei prodotti. Uno Stato membro, qualora ritenga che un prodotto o una sostanza debba essere inserito nell’elenco di cui al paragrafo 1, o stralciato da detto elenco, o qualora ritenga che occorre modificare le specifiche di uso in detto paragrafo, provvede a trasmettere ufficialmente alla Commissione e agli Stati membri un fascicolo che illustri le ragioni per l’inserimento, lo stralcio o le modifiche. Le richieste di modifica o di stralcio e le relative decisioni sono pubblicate. I prodotti e le sostanze usati prima dell’adozione del presente regolamento e che rientrano nel paragrafo 2, lettere b) e c), dell’articolo 19, possono continuare a essere usati dopo detta adozione. La Commissione può comunque ritirare tali prodotti o sostanze conformemente all’articolo 37, paragrafo 2.

Capo 5. Flessibilità

Art. 22 Norme di produzione eccezionali

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, e le condizioni stabilite nel paragrafo 2 del presente articolo nonché nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capi da 1 a 4.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e, se del caso, limitate nel tempo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

  1. a) ove siano necessarie per assicurare l’avvio o il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

  2. b) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

  3. c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili sul mercato in forma biologica;

  4. d) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

  5. e) ove siano necessarie riguardo all’utilizzo di sostanze e prodotti specifici nella trasformazione di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), per garantire la produzione di prodotti alimentari ben consolidati in forma biologica;

  6. f) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

  7. g) ove sia necessario usare additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi e altre sostanze di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d), e tali sostanze non siano disponibili sul mercato se non ottenute da OGM;

  8. h) ove sia imposto a norma del diritto comunitario o del diritto interno l’uso di additivi per alimenti e altre sostanze di cui all’articolo 19, paragrafo 2, lettera b), o additivi per mangimi di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera d).

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

Titolo IV. Etichettatura

Art. 23 Uso di termini riferiti alla produzione biologica

1. Ai fini del presente regolamento, si considera che un prodotto riporta termini riferiti al metodo di produzione biologico quando, nell’etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono descritti con termini che suggeriscono all’acquirente che il prodotto, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati ottenuti conformemente alle norme stabilite dal presente regolamento. In particolare i termini elencati nell’allegato, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, quali «bio» e «eco», possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’intera Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che soddisfano le prescrizioni previste dal presente regolamento o stabilite in virtù del medesimo. Nell’etichettatura e nella pubblicità di un prodotto agricolo vivo o non trasformato si possono usare termini riferiti al metodo di produzione biologico soltanto se, oltre a tale metodo, anche tutti gli ingredienti di tale prodotto sono stati ottenuti conformemente alle prescrizioni di cui al presente regolamento.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura, nella pubblicità e nei documenti commerciali di prodotti che non soddisfano le prescrizioni del presente regolamento, salvo qualora non si applichino a prodotti agricoli in alimenti o mangimi o non abbiano chiaramente alcun legame con la produzione biologica. Nell’etichettatura e nella pubblicità non sono inoltre ammessi termini, compresi i termini utilizzati in marchi, o pratiche che possono indurre in errore il consumatore o l’utente suggerendo che un prodotto o i suoi ingredienti soddisfano le prescrizioni del presente regolamento.

3. I termini di cui al paragrafo 1 non vanno utilizzati per un prodotto la cui etichetta o pubblicità deve indicare che esso contiene OGM, è costituito da OGM o è derivato da OGM conformemente alle disposizioni comunitarie.

4. Per quanto riguarda gli alimenti trasformati possono essere utilizzati i termini di cui al paragrafo 1:

  1. a) nella denominazione di vendita purché:

    1. i) gli alimenti trasformati siano conformi all’articolo 19;

    2. ii) almeno il 95 % in peso degli ingredienti di origine agricola sia biologico;

  2. b) soltanto nell’elenco degli ingredienti, a condizione che gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

  3. c) nell’elenco degli ingredienti e nello stesso campo visivo della denominazione di vendita, purché:

    1. i) il principale ingrediente sia un prodotto della caccia o della pesca;

    2. ii) contenga altri ingredienti di origine agricola che siano tutti biologici;

    3. iii) gli alimenti siano conformi all’articolo 19, paragrafo 1, e all’articolo 19, paragrafo 2, lettere a), b) e d);

L’elenco degli ingredienti indica quali ingredienti sono biologici. In caso di applicazione delle lettere b) e c) del presente paragrafo, i riferimenti al metodo di produzione biologico possono comparire solo in relazione agli ingredienti biologici e l’elenco degli ingredienti include un’indicazione della percentuale totale di ingredienti biologici in proporzione alla quantità totale di ingredienti di origine agricola. I termini e l’indicazione della percentuale di cui al precedente comma compaiono con colore, dimensioni e tipo di caratteri identici a quelli delle altre indicazioni nell’elenco degli ingredienti.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

6. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, l’elenco dei termini stabiliti nell’allegato.

Art. 24 Indicazioni obbligatorie

1. Se sono usati i termini di cui all’articolo 23, paragrafo 1:

  1. a) compare sull’etichetta anche il numero di codice di cui all’articolo 27, paragrafo 10, dell’autorità o dell’organismo di controllo cui è soggetto l’operatore che ha effettuato la produzione o la preparazione più recente;

  2. b) compare sulla confezione anche il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, per quanto riguarda gli alimenti preconfezionati;

  3. c) quando viene usato il logo comunitario, anche un’indicazione del luogo in cui sono state coltivate le materie prime agricole di cui il prodotto è composto compare nello stesso campo visivo del logo e prende, se del caso, una delle forme seguenti:

    «Agricoltura UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata nell’UE,

    «Agricoltura non UE» quando la materia prima agricola è stata coltivata in paesi terzi,

    «Agricoltura UE/non UE» quando parte della materia prima agricola è stata coltivata nella Comunità e una parte di essa è stata coltivata in un paese terzo.

La succitata indicazione «UE» o «non UE» può essere sostituita o integrata dall’indicazione di un paese nel caso in cui tutte le materie prime agricole di cui il prodotto è composto siano state coltivate in quel paese. Ai fini della succitata indicazione possono essere omessi, in termini di peso, piccoli quantitativi di ingredienti purché la quantità totale di questi sia inferiore al 2 % della quantità totale, in termini di peso, di materie prime di origine agricola. La succitata indicazione non figura con colore, dimensioni e tipo di caratteri che le diano maggiore risalto rispetto alla denominazione di vendita del prodotto. L’uso del logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, e l’indicazione di cui al primo comma sono facoltativi per i prodotti importati dai paesi terzi. Tuttavia, se il logo comunitario di cui all’articolo 25, paragrafo 1, figura nell’etichettatura, questa riporta anche l’indicazione di cui al primo comma.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo da risultare facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione e dimensione delle indicazioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c).

Art. 25 Loghi di produzione biologica

1. Il logo comunitario di produzione biologica può essere utilizzato nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento. Il logo comunitario non è utilizzato per i prodotti ottenuti in conversione e per gli alimenti di cui all’articolo 23, paragrafo 4, lettere b) e c).

2. Loghi nazionali e privati possono essere utilizzati nella etichettatura, presentazione e pubblicità di prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, criteri specifici riguardo alla presentazione, composizione, dimensione e forma del logo comunitario.

Art. 26 Prescrizioni specifiche in materia di etichettatura

La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, prescrizioni specifiche in materia di etichettatura e composizione applicabili:

  1. a) ai mangimi biologici;

  2. b) ai prodotti in conversione di origine vegetale;

  3. c) al materiale di moltiplicazione vegetativa e alle sementi per la coltivazione.

Titolo V. Controlli

Art. 27 Sistema di controllo

1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controllo e designano una o più autorità competenti responsabili dei controlli relativi agli obblighi sanciti dal presente regolamento in conformità del regolamento (CE) n. 882/2004.

2. Oltre alle condizioni stabilite nel regolamento (CE) n. 882/2004, il sistema di controllo istituito conformemente al presente regolamento comprende almeno l’applicazione di misure precauzionali e di controllo che la Commissione deve adottare secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2.

3. Nel contesto del presente regolamento, la natura e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad una valutazione del rischio di irregolarità e di infrazioni per quanto riguarda il rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento. In ogni caso, tutti gli operatori ad eccezione dei grossisti che trattano esclusivamente prodotti in imballaggi preconfezionati e degli operatori che vendono al consumatore o all’utilizzatore finale di cui all’articolo 28, paragrafo 2, sono sottoposti ad una verifica dell’osservanza almeno una volta l’anno.

4. L’autorità competente può:

  1. a) conferire le sue competenze di controllo ad una o più altre autorità di controllo. Le autorità di controllo devono offrire adeguate garanzie di oggettività e imparzialità e disporre di personale qualificato e delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni;

  2. b) delegare compiti di controllo a uno o più organismi di controllo. In tal caso gli Stati membri designano le autorità responsabili dell’autorizzazione e della vigilanza di detti organismi.

5. L’autorità competente può delegare compiti di controllo ad un particolare organismo di controllo soltanto se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, in particolare se:

  1. a) vi è una descrizione accurata dei compiti che l’organismo di controllo può espletare e delle condizioni alle quali può svolgerli;

  2. b) è comprovato che l’organismo di controllo:

    1. i) possiede l’esperienza, le attrezzature e le infrastrutture necessarie per espletare i compiti che gli sono stati delegati;

    2. ii) dispone di un numero sufficiente di personale adeguatamente qualificato ed esperto;

    3. iii) è imparziale e libero da qualsiasi conflitto di interessi per quanto riguarda l’espletamento dei compiti che gli sono stati delegati;

  3. c) l’organismo di controllo è accreditato secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti» ed è autorizzato dalle autorità competenti;

  4. d) l’organismo di controllo comunica i risultati dei controlli effettuati all’autorità competente, in modo regolare e ogniqualvolta quest’ultima ne faccia richiesta. Se i risultati dei controlli rivelano una non conformità o sollevano il sospetto della stessa, l’organismo di controllo ne informa immediatamente l’autorità competente;

  5. e) vi è un coordinamento efficace fra l’autorità competente delegante e l’organismo di controllo.

6. In sede di autorizzazione di un organismo di controllo l’autorità competente prende in considerazione, oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 5, i criteri seguenti:

  1. a) la procedura di controllo standard da seguire, compresa una descrizione dettagliata delle misure di controllo e delle misure precauzionali che l’organismo si accinge ad imporre agli operatori soggetti al suo controllo;

  2. b) le misure che l’organismo di controllo intende applicare in caso di accertamento di irregolarità e/o infrazioni.

7. Le autorità competenti non possono delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

  1. a) la vigilanza e l’audit di altri organismi di controllo;

  2. b) la competenza a concedere eccezioni ai sensi dell’articolo 22, salvo se così previsto dalla specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’articolo 22, paragrafo 3.

8. Conformemente all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, le autorità competenti che delegano compiti di controllo ad organismi di controllo organizzano, se necessario, audit o ispezioni di questi ultimi. Se, a seguito di audit o ispezione, risultano carenze da parte di tali organismi nell’espletamento di compiti delegati, l’autorità competente che conferisce la delega può ritirarla. La delega è ritirata senza indugio se l’organismo di controllo non adotta correttivi appropriati e tempestivi.

9. Oltre alle disposizioni di cui al paragrafo 8 l’autorità competente:

  1. a) si assicura che i controlli effettuati dall’organismo di controllo siano oggettivi e indipendenti;

  2. b) verifica l’efficacia dei controlli;

  3. c) prende nota delle irregolarità o infrazioni accertate e delle misure correttive applicate;

  4. d) revoca l’autorizzazione dell’organismo che non soddisfa i requisiti di cui alle lettere a) e b) o non rispetta più i criteri indicati nei paragrafi 5 e 6 o non soddisfa i requisiti di cui ai paragrafi 11, 12 e 14.

10. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascuna autorità di controllo o a ciascun organismo di controllo che espleta i compiti di controllo di cui al paragrafo 4.

11. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo consentono alle autorità competenti di accedere ai loro uffici e impianti e forniscono qualsiasi informazione e assistenza ritenuta necessaria dalle autorità competenti per l’adempimento degli obblighi ad esse incombenti a norma del presente articolo.

12. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo provvedono affinché almeno le misure precauzionali e le misure di controllo di cui al paragrafo 2 siano applicate agli operatori soggetti al loro controllo.

13. Gli Stati membri provvedono affinché il sistema di controllo istituito permetta la tracciabilità di ogni prodotto in tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione conformemente all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002, segnatamente per garantire ai consumatori che i prodotti biologici sono stati prodotti nel rispetto dei requisiti stabiliti nel presente regolamento.

14. Entro il 31 gennaio di ogni anno, le autorità di controllo e gli organismi di controllo trasmettono alle autorità competenti un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente. Entro il 31 marzo di ogni anno viene presentata una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.

Art. 28 Adesione al sistema di controllo

1. Prima di immettere prodotti sul mercato come biologici o in conversione al biologico, gli operatori che producono, preparano, immagazzinano o importano da un paese terzo prodotti ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, o che immettono tali prodotti sul mercato:

  1. a) notificano la loro attività alle autorità competenti dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;

  2. b) assoggettano la loro impresa al sistema di controllo di cui all’articolo 27.

Il primo comma si applica anche agli esportatori che esportano prodotti ottenuti nel rispetto delle regole di produzione stabilite nel presente regolamento. L’operatore che subappalti a terzi una delle attività è nondimeno soggetto ai requisiti di cui alle lettere a) e b) e le attività subappaltate sono soggette al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente articolo gli operatori che vendono prodotti direttamente al consumatore o all’utilizzatore finale, a condizione che non li producano, non li preparino, li immagazzinino solo in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non abbiano subappaltato tali attività a terzi.

3. Gli Stati membri designano un’autorità o autorizzano un organismo per il recepimento di tali notifiche.

4. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una ragionevole tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

5. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo tengono un elenco aggiornato dei nomi e degli indirizzi degli operatori soggetti al loro controllo. Questo elenco è messo a disposizione delle parti interessate.

6. La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, norme di attuazione per fornire dettagli sulla procedura di notifica e di assoggettamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo, in particolare per quanto riguarda le informazioni incluse nella notifica di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo.

Art. 29 Documento giustificativo

1. Le autorità di controllo e gli organismi di controllo, di cui all’articolo 27, paragrafo 4, rilasciano un documento giustificativo agli operatori soggetti al loro controllo i quali, nella sfera delle proprie attività, soddisfano i requisiti stabiliti nel presente regolamento. Il documento giustificativo consente almeno l’identificazione dell’operatore e del tipo o della gamma di prodotti nonché del periodo di validità.

2. L’operatore verifica il documento giustificativo dei suoi fornitori.

3. Il modello di documento giustificativo di cui al paragrafo 1 è compilato secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, in considerazione dei vantaggi della certificazione elettronica.

Art. 30 Misure in caso di irregolarità e infrazioni

1. Ove sia constatata una irregolarità in relazione all’osservanza delle prescrizioni del presente regolamento, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo assicura che nell’etichettatura e nella pubblicità dell’intera partita o dell’intero ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità non sia fatto riferimento al metodo di produzione biologico, se ciò sia proporzionato all’importanza del requisito che è stato violato e alla natura e alle circostanze particolari delle attività irregolari. Ove sia constatata un’infrazione grave o avente effetti prolungati, l’autorità di controllo o l’organismo di controllo vieta all’operatore interessato di commercializzare prodotti nella cui etichettatura e pubblicità è fatto riferimento al metodo di produzione biologico per un periodo da concordare con l’autorità competente dello Stato membro.

2. Gli organismi di controllo, le autorità di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano reciprocamente senza indugio e, se del caso, trasmettono immediatamente alla Commissione le informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni che incidono sulla qualificazione di un prodotto come biologico. Il livello di comunicazione dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata. La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, la forma e le modalità che devono assumere dette comunicazioni.

Art. 31 Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire che un prodotto è stato ottenuto conformemente alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti, autorità di controllo e altri organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare tali informazioni anche di propria iniziativa.

Titolo VI. Scambi con i paesi terzi

Art. 32 Importazioni di prodotti conformi

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario come biologico a condizione che:

  1. a) il prodotto in questione sia conforme alle disposizioni di cui ai titoli II, III e IV del presente regolamento ed alle norme di attuazione relative alla sua produzione, adottate ai sensi del regolamento stesso;

  2. b) tutti gli operatori, compresi gli esportatori, siano stati soggetti a controllo da parte di un’autorità o un organismo di controllo riconosciuti conformemente al paragrafo 2;

  3. c) gli operatori interessati siano in grado di fornire in ogni momento agli importatori o alle autorità nazionali il documento giustificativo di cui all’articolo 29, che consente di identificare l’operatore che ha eseguito l’ultima operazione e di verificare che detto operatore si è conformato al disposto delle lettere a) e b), emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo di cui alla lettera b).

2. La Commissione, conformemente alla procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconosce gli organismi e le autorità di controllo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, compresi gli organismi e le autorità di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare il documento giustificativo di cui al paragrafo 1, lettera c), del presente articolo, nei paesi terzi e compila un elenco degli organismi e autorità di controllo suddetti. Gli organismi di controllo sono accreditati secondo la versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 «Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione di prodotti». Gli organismi di controllo sono sottoposti regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle loro attività da parte dell’organismo di accreditamento. All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le attività di controllo espletate nel paese terzo dall’autorità o dall’organismo di controllo interessati. Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività. Sulla base delle relazioni di valutazione, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Art. 33 Importazioni di prodotti che offrono garanzie equivalenti

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere anche immesso sul mercato comunitario come prodotto biologico a condizione che:

  1. a) il prodotto in questione sia stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle di cui ai titoli III e IV;

  2. b) gli operatori siano stati soggetti a misure di controllo di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e siffatte misure di controllo siano state applicate in modo continuo ed efficace;

  3. c) in tutte le fasi della produzione, della preparazione e della distribuzione nel paese terzo, gli operatori abbiano sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 o ad un’autorità o ad un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3;

  4. d) il prodotto sia munito di un certificato di ispezione rilasciato dalle autorità competenti o da organismi o autorità di controllo del paese terzo riconosciuti ai sensi del paragrafo 2, o da un’autorità o da un organismo di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 3 e attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

L’esemplare originale del certificato di cui al presente paragrafo accompagna la merce fino all’azienda del primo destinatario; l’importatore deve, successivamente, tenerlo a disposizione dell’autorità o dell’organismo di controllo per almeno due anni.

2. La Commissione può riconoscere, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, i paesi terzi il cui sistema di produzione soddisfa principi e norme di produzione equivalenti a quelli di cui ai titoli II, III e IV e le cui misure di controllo sono di efficacia equivalente a quelle di cui al titolo V e compila un elenco di detti paesi. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo del paese terzo interessato. Entro il 31 marzo di ogni anno, i paesi terzi riconosciuti trasmettono alla Commissione una relazione annuale sintetica relativa all’attuazione e all’esecuzione delle misure di controllo definite nel paese terzo. Sulla base delle informazioni di queste relazioni annuali, la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza dei paesi terzi riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

3. Per i prodotti non importati ai sensi dell’articolo 32, e non importati da un paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione può, secondo la procedura di cui all’articolo 37, paragrafo 2, riconoscere le autorità e gli organismi di controllo, inclusi le autorità e gli organismi di controllo di cui all’articolo 27, competenti ad effettuare controlli e a rilasciare certificati nei paesi terzi ai fini del paragrafo 1, e compilare un elenco delle autorità e degli organismi di controllo suddetti. La valutazione dell’equivalenza tiene conto delle linee guida del Codex alimentarius CAC/GL 32. La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dalle autorità o dagli organismi di controllo dei paesi terzi. All’atto dell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’autorità o l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. L’organismo o l’autorità di controllo è sottoposto regolarmente a valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale delle sue attività da parte di un organismo di accreditamento o, se del caso, di una autorità competente. La Commissione può inoltre incaricare degli esperti di esaminare in loco le norme di produzione e le misure di controllo applicate nel paese terzo dall’organismo o dall’autorità di controllo interessati. Gli organismi o le autorità di controllo riconosciuti forniscono le relazioni di valutazione elaborate dall’organismo di accreditamento o, se del caso, dall’autorità competente sulla valutazione in loco, sorveglianza e rivalutazione pluriennale regolari delle loro attività. Sulla base di queste relazioni di valutazione la Commissione, assistita dagli Stati membri, assicura l’appropriata vigilanza delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti riesaminando regolarmente il loro riconoscimento. Il tipo di vigilanza è determinato sulla base di una valutazione del rischio di irregolarità o di infrazioni delle disposizioni stabilite nel presente regolamento.

Titolo VII. Disposizioni finali e transitorie

Art. 34 Libera circolazione dei prodotti biologici

1. Le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici controllati da un’altra autorità di controllo o da un altro organismo di controllo situati in un altro Stato membro se tali prodotti sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento. In particolare, non possono essere imposti controlli o oneri finanziari in aggiunta a quelli previsti nel titolo V del presente regolamento.

2. Gli Stati membri possono applicare nel loro territorio norme più rigorose alla produzione biologica vegetale e a quella animale, purché tali norme siano applicabili anche alla produzione non biologica, siano conformi alla normativa comunitaria e non vietino o limitino la commercializzazione di prodotti biologici prodotti al di fuori del territorio dello Stato membro interessato.

Art. 35 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono periodicamente alla Commissione le seguenti informazioni:

  1. a) nomi e indirizzi delle autorità competenti e, se del caso, i loro rispettivi numeri di codice e, se del caso, i marchi di conformità;

  2. b) elenchi delle autorità e degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità. La Commissione pubblica periodicamente l’elenco delle autorità e degli organismi di controllo.

Art. 36 Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l’attuazione e il monitoraggio del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.