Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
Testo in vigore al
Art. 137 Trattamento economico di sfollamento
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo si applicano anche nei confronti del personale militare in godimento di trattamento economico di sfollamento, nonche' nei confronti dei titolari di pensione o di assegno equivalente che, pur non derivanti dai servizi indicati nell'art. 130, siano a carico dello Stato o dell'amministrazione ferroviaria o di fondi istituiti presso le amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo.
Art. 138 Pensioni a carico dell'I.N.P.S
1. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti del presente titolo non concernono le pensioni derivanti dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o a carico di fondi sostitutivi gestiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Art. 139 Pensione privilegiata
1. La pensione privilegiata o l'assegno rinnovabile sono cumulabili con un trattamento di attivita' ovvero con altro trattamento pensionistico derivante da un rapporto di servizio diverso da quello che ha dato luogo alla pensione o all'assegno anzidetti.
2. Qualora l'interessato chieda la riunione o la ricongiunzione dei servizi, si applicano le norme di cui al titolo VII.
3. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per i sottufficiali e i graduati che abbiano conseguito, con o senza soluzione di continuita', la nomina ad impiego civile di cui all'art. 133, lettera c).
Art. 140 Pensione di riversibilita'
1. E' ammesso il cumulo della pensione di riversibilita', spettante al coniuge superstite del dipendente statale, con una pensione diretta.
2. E' altresi' ammesso il cumulo delle pensioni di riversibilita' cui gli aventi causa abbiano diritto da parte di danti causa che siano stati dipendenti statali.
Titolo X. Ritenute sulla pensione recupero di crediti prescrizione delle rate
Art. 141 Ritenute sulla pensione
1. Sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilita', esclusa la parte di questa relativa all'assegno di caroviveri, spettanti agli ufficiali durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonche' durante i periodi di collocamento nella riserva o in congedo assoluto, quando questi ultimi siano computabili ai fini degli aumenti biennali secondo il disposto dell'art. 56, e' operata la ritenuta del 6 per cento in conto entrate del tesoro. Qualora, pero', il collocamento nella riserva o in congedo assoluto sia stato determinato da ferite, lesioni o infermita' riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata.
2. La pensione spettante agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettata al contributo dello 0,50 per cento a favore del Fondo di previdenza per i dipendenti dello Stato.
3. Agli effetti delle ritenute per l'assistenza sanitaria e per le imposte erariali, da operarsi sul trattamento di quiescenza spettante ai dipendenti statali, si applicano le vigenti disposizioni di legge.
Art. 142 Ritenute non operate sugli assegni di attivita'
1. Se durante i periodi di servizio computati ai fini del trattamento di quiescenza non siano state operate le ritenute in conto entrate del tesoro, di cui all'art. 3, il relativo importo e' imputato al trattamento di quiescenza in unica soluzione oppure mediante trattenute mensili in misura non superiore al quinto della pensione o dell'assegno rinnovabile.
2. Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8, si debba valutare un periodo non retribuito, l'interessato e' tenuto a versare, per la durata del periodo stesso, l'importo delle ritenute in conto entrate del tesoro applicabili all'ultimo stipendio integralmente percepito.
Art. 143 Sequestro, pignoramento, cessione
1. Il trattamento di quiescenza con i relativi assegni accessori, fatta eccezione per l'indennita' integrativa speciale, e' sequestrabile e pignorabile per la realizzazione dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente all'amministrazione.
2. Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno puo' avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.
3. La pensione e l'assegno rinnovabile non possono, comunque, essere sottoposti a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore a un quinto, valutato al netto delle ritenute di cui all'art. 141.
4. Si applicano il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni, e il regio decreto-legge 19 gennaio 1939, n. 295.
5. Il termine di prescrizione previsto dal primo comma dell'art. 2 del suddetto regio decreto-legge non decorre prima del giorno in cui il provvedimento di liquidazione della pensione o dell'assegno rinnovabile sia portato a conoscenza dell'interessato, ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.
Art. 144 Recupero dell'equo indennizzo
1. Nel caso in cui il dipendente al quale sia stato liquidato l'equo indennizzo ottenga successivamente, per la stessa causa, la pensione privilegiata, la meta' dell'ammontare dell'indennizzo liquidato sara' recuperata mediante trattenute mensili sulla pensione, di importo pari a un decimo dell'ammontare di questa.
Parte seconda. Procedimento
Titolo I. Documentazione, riscatto e ricongiunzione dei servizi
Art. 145 Dichiarazione dei servizi e documentazione
1. Il dipendente statale all'atto dell'assunzione in servizio e' tenuto a dichiarare per iscritto tutti i servizi di ruolo e non di ruolo prestati in precedenza allo Stato, compreso il servizio militare o ad altri enti pubblici, nonche' i periodi di studio e di pratica ed esercizio professionali di cui all'art. 13. La dichiarazione deve essere resa anche se negativa.
2. Il provvedimento che dispone la nomina a posto di ruolo negli impieghi statali deve contenere l'attestazione che il dipendente abbia reso la dichiarazione di cui al comma precedente; per gli insegnanti l'attestazione e' fatta nel provvedimento di nomina a ordinario.
3. Sono ammesse dichiarazioni integrative nel termine perentorio di due anni dalla data della dichiarazione originaria; in caso di decesso del dipendente, la dichiarazione originaria puo' essere integrata dagli aventi causa.
4. Il dipendente, inoltre, e' tenuto a dichiarare i dati relativi al suo stato di famiglia nonche' le successive variazioni.
5. La documentazione relativa alle dichiarazioni di cui ai commi precedenti, ove non sia prodotta dall'interessato, e' acquisita d'ufficio.
6. I servizi e i periodi non dichiarati ai sensi dei commi precedenti non possono essere valutati ai fini del trattamento di quiescenza.
Art. 146 Trasmissione della dichiarazione
1. Il capo dell'ufficio presso il quale il dipendente statale assume servizio, ricevuta la dichiarazione prevista dall'art. 145 e la documentazione eventualmente prodotta dall'interessato, trasmette gli atti all'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto; quest'ultimo ufficio acquisisce la documentazione non prodotta dall'interessato.
Art. 147 Servizi e periodi computabili a domanda
1. Il dipendente statale che abbia da far valere servizi o periodi computabili a domanda, con o senza riscatto, puo' presentare la domanda contestualmente alla dichiarazione di cui all'art. 145 oppure successivamente, ma almeno due anni prima del raggiungimento del limite di eta' previsto per la cessazione dal servizio, pena la decadenza.
2. Qualora la cessazione dal servizio abbia luogo prima che sia scaduto il termine di cui al primo comma, la domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di cessazione.
3. Nel caso di decesso in servizio del dipendente, anche se incorso nella decadenza di cui al primo comma, l'ufficio competente a liquidare la pensione interpella, circa il computo dei servizi e periodi suddetti, gli aventi causa, i quali possono presentare domanda entro il termine perentorio di novanta giorni dalla ricezione dell'invito dell'ufficio.
Art. 148 Applicabilita' delle disposizioni degli articoli precedenti
1. Le disposizioni contenute negli articoli 145, 146 e 147 si osservano, in quanto applicabili, anche per i dipendenti civili non di ruolo, con esclusione soltanto di quelli che ai fini del trattamento di quiescenza sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria.
2. Alla dichiarazione dei servizi non tenuto il personale militare non appartenente al servizio permanente o continuativo.
Art. 149 Definizione della domanda di computo
1. Sulla domanda di computo dei servizi e dei periodi di cui all'art. 147 provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
2. Il provvedimento e' emesso entro novanta giorni dalla ricezione della domanda o dalla acquisizione dei documenti ed e' comunicato all'interessato in forma amministrativa.
Art. 150 Pagamento del contributo di riscatto
1. Il contributo di riscatto puo' essere versato in unica soluzione oppure mediante ritenute mensili sullo stipendio, paga o retribuzione o sul trattamento diretto di quiescenza per un periodo di tempo non superiore a quello riscattato, a decorrere dal secondo mese successivo a quello di registrazione del provvedimento di cui all'art. 149.
2. Nel caso di liquidazione di indennita' in luogo di pensione, il contributo di riscatto e le rate residue sono detratti in unica soluzione dall'indennita' stessa.
3. Nel caso di pensione di riversibilita' l'importo delle rate di contributo non ancora versate e' ridotto proporzionalmente all'aliquota di riversibilita' della pensione, fermo restando il numero delle rate stesse.
Art. 151 Riunione e ricongiunzione dei servizi su domanda o di ufficio
1. La riunione e la ricongiunzione dei servizi sono effettuate su domanda dell'interessato nel caso in cui, per il servizio precedente, sia stato liquidato il trattamento di quiescenza e questo sia cumulabile con il trattamento di attivita' spettante in relazione al nuovo rapporto; in ogni altro caso si provvede di ufficio.
2. La domanda deve essere presentata all'amministrazione statale o all'ente presso cui il dipendente presta il nuovo servizio ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
3. La domanda non e' ammessa se presentata oltre il termine di sei mesi dalla data di inizio del nuovo rapporto. Qualora, pero', il trattamento di quiescenza relativo al precedente servizio sia stato liquidato dopo la data di inizio del nuovo rapporto, il termine anzidetto decorre dalla data di comunicazione del provvedimento di liquidazione o, se anteriore, dalla data di riscossione della prima rata di pensione o di assegno ovvero dell'indennita' per una volta tanto.
4. L'amministrazione, l'ente o l'istituto di cui al secondo comma, ove non respinga la domanda, ne da' comunicazione all'amministrazione o all'ente da cui il dipendente proviene ovvero all'istituto al quale era stato iscritto, entro novanta giorni dalla data di ricezione della domanda o dalla data di acquisizione dei documenti.
5. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio competente a liquidare il trattamento normale diretto.
Art. 152 Determinazione della pensione capitalizzata
1. Il provvedimento con il quale viene determinata la pensione in valore capitale o l'indennita' per una volta tanto da versare all'amministrazione statale, all'ente o all'istituto di cui al secondo comma dell'art. 151 e' emesso entro sei mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al quarto comma di detto articolo.
2. Per l'amministrazione statale provvede l'ufficio che ha liquidato o che e' competente a liquidare il trattamento di quiescenza spettante al proprio dipendente.
3. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato nonche' all'amministrazione o all'ente a cui egli e' transitato ovvero all'istituto al quale e' iscritto ai fini di quiescenza.
Art. 153 Riparto del trattamento di quiescenza a carico dello Stato
1. Nei casi di ricongiunzione di servizi, previsti nel titolo VII, capo II, l'ufficio competente a liquidare il complessivo trattamento di quiescenza determina la quota a carico dell'ente che concorre alla ricongiunzione.
2. Lo stesso ufficio provvede alla capitalizzazione della quota comunale nei casi di cui all'art. 123.
3. Il provvedimento e' comunicato in forma amministrativa all'interessato e all'ente o all'istituto che concorre alla ricongiunzione.
Titolo II. Liquidazione del trattamento di quiescenza
Capo I. Trattamento normale diretto e di riversibilita'
Sezione I. Trattamento normale diretto
Art. 154 Competenza
1. Per il personale degli uffici periferici la competenza a provvedere al collocamento a riposo per raggiungimento del limite di eta' e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza e' devoluta, per ogni amministrazione, all'ufficio periferico con circoscrizione provinciale o superiore; nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il trattamento di quiescenza normale e' liquidato dall'ufficio precedentemente indicato in base al provvedimento di cessazione dal servizio trasmesso dall'organo competente ovvero in base a una sentenza della Corte dei conti che dichiari essersi verificate le condizioni previste per il diritto a detto trattamento.
2. Per il collocamento a riposo e per la liquidazione del trattamento di quiescenza del personale in servizio presso le amministrazioni centrali, dei dirigenti degli uffici periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale nonche' per il personale collocato fuori ruolo o comandato presso altre amministrazioni o enti pubblici provvede l'amministrazione centrale a cui il dipendente appartiene.
3. Gli uffici centrali e periferici competenti a disporre il collocamento a riposo e a liquidare il relativo trattamento di quiescenza, ai sensi dei commi precedenti sono stabiliti, per ogni amministrazione, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro competente e con il Ministro per il tesoro.
4. Il Ministero di grazia e giustizia liquida il trattamento di quiescenza dei magistrati ordinari e del personale, centrale e periferico, dipendente dal Ministero stesso nonche' del personale degli archivi notarili; la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede per i magistrati e per il personale del Consiglio di Stato e della Corte dei conti nonche' per il personale dell'Avvocatura dello Stato.
5. Restano ferme le norme vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico, secondo le quali il collocamento a riposo di determinate categorie di dipendenti dello Stato e' disposto con decreto del Presidente della Repubblica.
6. Resta ferma la competenza dell'amministrazione centrale nei casi in cui ai dipendenti uffici periferici siano demandati compiti di carattere esclusivamente tecnico.
Art. 155 Cessazione dal servizio per limiti di eta'
1. La cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di eta' e la liquidazione del trattamento di quiescenza sono disposte, ove non ostino particolari motivi, con unico decreto.
2. Nello stesso decreto di liquidazione sono indicate, ai fini della riversibilita' della pensione, le generalita' del coniuge e dei figli minorenni.
3. Il provvedimento e' trasmesso ai competenti organi di controllo almeno sei mesi prima del raggiungimento del limite di eta'.
4. Entro trenta giorni dal ricevimento, la competente ragioneria invia copia del decreto di cui ai precedenti commi alla direzione provinciale del tesoro per il puntuale inizio dei pagamenti, indicandovi il numero di iscrizione da attribuire alla partita di pensione.
5. La medesima ragioneria trasmette altresi' alla Corte dei conti, per il controllo di competenza, il provvedimento di cui al precedente terzo comma unitamente alla relativa documentazione.
6. La direzione provinciale del tesoro, ricevuta copia del decreto di concessione della pensione, procede all'apertura della relativa partita di spesa fissa sulla quale dispone il pagamento del trattamento economico sulla base di quanto previsto nel provvedimento stesso. Nel caso in cui i pagamenti disposti in base a tali atti risultino errati, si fa luogo al conguaglio a credito o a debito.
7. All'atto della cessazione dal servizio, copia del decreto di liquidazione e' consegnata dal capo dell'ufficio al titolare, che ne rilascia ricevuta.
8. Qualora non sia possibile per eccezionali motivati impedimenti predisporre il provvedimento nei termini stabiliti dal terzo comma del presente articolo, e' autorizzata la corresponsione del trattamento provvisorio con le procedure di cui al successivo art. 162.
Art. 156 Altri casi di cessazione del servizio
1. Nei casi di cessazione dal servizio per causa diversa dal raggiungimento del limite di eta', il provvedimento di cessazione e' comunicato, anche prima della registrazione, all'ufficio competente affinche' proceda alla liquidazione del trattamento di quiescenza.
2. Si osservano le disposizioni dei commi secondo e ottavo dell'art. 155.
Art. 157 Liquidazione di ufficio
1. Il trattamento normale diretto e' in ogni caso liquidato di ufficio.