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Sez. 2, Sentenza n. 12118 del 11/11/1992 (Rv. 479450 - 01)

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere | Nullità della notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale - Inammissibilità del ricorso incidentale - Raggiungimento dello scopo dell'atto - Irrilevanza.
Stato
decisa il 1992-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/479450-01

Impugnazioni civili - Cassazione (ricorso per) - Ricorso incidentale - In genere

La nullità di notifica del controricorso e contestuale ricorso incidentale implica la decadenza dal diritto di proporre ricorso incidentale (art. 371 comma primo cod. proc. civ.) e, quindi, l'inammissibilità di questo, la quale non può essere esclusa sotto il profilo del raggiungimento dello scopo dell'atto (nella specie dimostrato dal deposito della memoria del ricorrente con cui si eccepiva la nullità di notificazione), essendo circoscritto l'ambito di applicazione del principio di cui all'art. 156, comma terzo, cod. proc. civ. alle nullità di ordine processuale, derivanti da vizi di forma, con esclusione dei casi di decadenza dall'azione, incidenti sul diritto materiale della parte.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 156, Cod. Proc. Civ. art. 170, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 371 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)