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Sez. 1, Sentenza n. 677 del 30/03/1967 (Rv. 326682 - 01)

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1967-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/326682-01

PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*

L'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita o, quanto meno implicita dei fatti dedotti a fondamento della domanda o dell'eccezione conseguentemente i fatti non controversi o implicitamente ammessi dalle parti, salvo che la legge richieda l'atto scritto ad substantiam o ad probationem, si considerano pacifici e non hanno bisogno di essere provati. (Cfr. 324725, 321665).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)