Sez. 1, Sentenza n. 677 del 30/03/1967 (Rv. 326682 - 01)
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PROVA CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - FATTI PACIFICI - NECESSITA DI PROVA - ESCLUSIONE - LIMITI.*
L'Onere della prova presuppone la contestazione esplicita o, quanto meno implicita dei fatti dedotti a fondamento della domanda o dell'eccezione conseguentemente i fatti non controversi o implicitamente ammessi dalle parti, salvo che la legge richieda l'atto scritto ad substantiam o ad probationem, si considerano pacifici e non hanno bisogno di essere provati. (Cfr. 324725, 321665).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)