Sez. 1, Sentenza n. 1996 del 24/11/1983 Cc. (dep. 23/12/1983) Rv. 161901 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - IMPUGNABILITÀ CONGIUNTA ALLA SENTENZA - FINALITÀ.*
IMPUGNAZIONI PENALI - PROVVEDIMENTI IMPUGNABILI O INOPPUGNABILI - ORDINANZA - EMESSA NEL GIUDIZIO - IMPUGNABILITÀ CONGIUNTA ALLA SENTENZA - FINALITÀ.*
Le ordinanze dibattimentali sono impugnabili solo congiuntamente con la sentenza perché si tratta di provvedimenti strumentali e sussidiari rispetto alla sentenza conclusiva del grado del giudizio, che acquistano Rilevanza giuridica solo in vista ed in funzione di essa, per cui, in caso di conclusione del grado del giudizio con provvedimento diverso da quello di merito, esse rimangono travolte.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 200
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)