Sez. 4, Sentenza n. 1537 del 05/10/1982 Ud. (dep. 21/02/1983) Rv. 157506 - 01
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - LIMITAZIONE AL CASO PREVISTO DAGLI ARTT. 105 E 196 COD. PROC. PEN. - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - MANCATA PRONUNCIA AGLI EFFETTI CIVILI - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DEL P.M. - ESCLUSIONE.*
IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSI CIVILI - IN GENERE - IMPUGNAZIONE DEL P.M. - SOGGETTI DEL DIRITTO DI IMPUGNAZIONE - PUBBLICO MINISTERO - IN GENERE - LIMITAZIONE AL CASO PREVISTO DAGLI ARTT. 105 E 196 COD. PROC. PEN. - ESTINZIONE DEL REATO PER AMNISTIA - MANCATA PRONUNCIA AGLI EFFETTI CIVILI - IMPUGNABILITÀ DA PARTE DEL P.M. - ESCLUSIONE.*
Quando non si verta nelle ipotesi di cui agli artt. 105 e 196 cod. proc. pen. in tema di Esercizio dell'Azione civile da parte del pubblico ministero nell'interesse di incapaci, il P.m. è estraneo al rapporto processuale civile poiché non è portatore di un interesse pubblico alla condanna dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Pertanto il P.m. difetta di interesse ad impugnare qualora, dichiarato estinto il reato per amnistia, il giudice non si sia pronunciato sulla impugnazione agli effetti delle Disposizioni concernenti gli interessi civili, di cui all'art. 12 legge 3 agosto 1978, n. 405.*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 151 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 105, Cod. Proc. Pen. art. 191, Cod. Proc. Pen. art. 196, Legge 03/08/1978 num. 405 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)