Sez. 1, Sentenza n. 1177 del 06/02/1987 (Rv. 450723 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, OPPOSIZIONE, VISTO - CONTRATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA - ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE - EVENTO EQUIVALENTE ALL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - MANCATA TEMPESTIVA DENUNCIA - DECADENZA DAI BENEFICI.*
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORE ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - ATTI E CONTRATTI IN GENERE - SOTTOPOSTI A CONDIZIONE, OMOLOGAZIONE, OPPOSIZIONE, VISTO - CONTRATTO SOTTOPOSTO A CONDIZIONE SOSPENSIVA - ESECUZIONE DEL CONTRATTO IN PENDENZA DELLA CONDIZIONE - EVENTO EQUIVALENTE ALL'AVVERAMENTO DELLA CONDIZIONE - MANCATA TEMPESTIVA DENUNCIA - DECADENZA DAI BENEFICI.*
In tema d'imposta di registro con riguardo a trasferimento di area destinata ad edificazione, sottoposto a condizione sospensiva (nella specie, rimozione di linea elettrica esistente sul terreno), l'avvenuta esecuzione del contratto, con l'inizio dei relativi lavori, nonostante la pendenza della condizione, integra un evento equivalente all'avveramento della condizione, stessa, ai sensi dell'art. 17 del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, con la conseguenza che, ove tale evento non venga denunciato alla amministrazione finanziaria entro venti giorni dal suo verificarsi, a norma degli artt. 83 e 110 del citato decreto, il contribuente decade da eventuali benefici, ivi incluso quello della minore aliquota del 4% contemplata dall'art. 44 del d.l. 15 marzo 1965 n. 124 (convertito in legge 13 maggio 1965 n. 431) per agevolare le costruzioni edilizie. (V 3231/75, mass n 377345).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 17, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 83, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 110, Decreto Legge 15/03/1965 num. 124 art. 44, Legge 13/05/1965 num. 431
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)