DIRETTIVA DEL CONSIGLIO del 7 marzo 1985 concernente le norme di qualità atmosferica per il biossido di azoto (85/203/CEE)
Testo in vigore al
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IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 235,
vista la proposta della Commissione1,
visto il parere del Parlamento europeo2,
visto il parere del Comitato economico e sociale3,
considerando che i programmi d'azione delle Comunità europee in materia ambientale del 19734, del 19775 e del 19826 prevedono un'azione prioritaria nei confronti del biossido di azoto, a causa della sua nocività e tenuto conto dello stato attuale delle conoscenze relative ai suoi effetti sulla salute umana e sull'ambiente;
considerando che le informazioni techniche e scientifiche disponibili sono insufficienti per consentire al Consiglio di adottare norme specifiche per l'ambiente in generale e che l'adozione di valori limite per la protezione della salute umana contribuirà anche alla protezione dell'ambiente;
considerando che una disparità tra le disposizioni già applicabili o in preparazione negli Stati membri per quel che riguarda il biossido di azoto nell'atmosfera può determinare condizioni di concorrenza ineguali e incidere quindi direttamente sul funzionamento del mercato comune; che è pertanto opportuno procedere in questo campo al ravvicinamento delle legislazioni previsto dall'articolo 100 del trattato;
considerando che uno dei compiti essenziali della Comunità è quello di promuovere uno sviluppo armonioso delle attività economiche nell'insieme della Comunità ed un'espansione continua ed equilibrata, compiti che non si possono concepire senza una lotta contro l'inquinamento e le perturbazioni ambientali, né senza il miglioramento della qualità della vita e della protezione dell'ambiente; che i poteri d'azione a tal uopo richiesti non sono stati previsti dal trattato e che si deve pertanto ricorrere all'articolo 235 del trattato stesso;
considerando che, per proteggere in particolare la salute umana e l'ambiente, occorre fissare per il biossido di azoto un valore limite che non dovrà essere superato nel territorio degli Stati membri durante determinati periodi; che tale valore deve essere basato sui risultati dei lavori eseguiti nell'ambito dell'Organizzazione mondiale per la sanità, in particolare per quanto riguarda la relazione dose/effetto stabilita per tale inquinante;
considerando che in alcune zone tale valore limite rischia di non poter essere rispettato nonostante i provvedimenti presi; che gli Stati membri possono beneficiare di deroghe limitate nel tempo, a condizione di presentare alla Commissione piani per il miglioramento graduale della qualità atmosferica nelle zone in questione;
considerando che si prevede che il Consiglio elabori quanto prima un nuovo atto giuridico che permetta agli Stati membri di stabilire valori limite notevolmente inferiori per i gas di scappamento degli autoveicoli;
considerando che i provvedimenti che verranno presi in applicazione della presente direttiva devono essere economicamente attuabili e compatibili con uno sviluppo equilibrato;
considerando che il biossido di azoto interviene anche come precursore nella formazione degli ossidanti fotochimici, i quali possono avere effetti nocivi sull'uomo e sull'ambiente e che un'azione preventiva può contribuire a ridurne la formazione;
considerando che è necessario installare stazioni di misurazione incaricate di controllare l'osservanza del valore limite per il biossido di azoto e che è auspicabile che tali stazioni misurino anche il monossido di azoto che costituisce una fase intermedia nella formazione del biossido di azoto;
considerando che, data l'esistenza negli Stati membri di metodi diversi di analisi, occorre permettere, a certe condizoni, l'impiego di metodi di analisi che differiscono dal metodo di riferimento indicato nella presente direttiva;
considerando che, oltre al valore limite, occorre fissare valori guida, destinati a migliorare la protezione della salute umana ed a contribuire alla protezione a lungo termine dell'ambiente;
considerando che i progressi scientifici e tecnici potranno rendere opportuno un ulteriore sviluppo del metodo di riferimento di analisi indicato nella presente direttiva; che, per agevolare l'attuazione dei lavori a tal fine necessari, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Fatto a Bruxelles, addì 7 marzo 1985. Per il Consiglio Il Presidente A. BIONDI