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Sez. 3, Sentenza n. 5894 del 17/03/2006 (Rv. 587894 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA | Riunione di procedimenti identici avanti allo stesso giudice - Parallelismo con l'istituto della litispendenza - Limiti - Individuazione - Idoneità del primo processo a definizione in rito - Impedimento alla trattazione nel merito del secondo - Esclusione - Fondamento - Processi imperniati su preclusioni - Operatività delle preclusioni maturate nel primo - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587894-01

PROCEDIMENTO CIVILE - RIUNIONE E SEPARAZIONE DI CAUSA

Deve escludersi che, in applicazione di un parallelismo con l'istituto della litispendenza, la regola disciplinatrice del quale è nel senso che il processo iniziato per secondo dev'essere definito in rito e non dev'essere trattato, nell'ipotesi in cui abbia luogo avanti allo stesso giudice di due procedimenti identici, il giudice debba trattare il processo considerando soltanto il primo giudizio, di modo che se esso presenta un problema in rito che impedisce la trattazione del merito, quest'ultima resti preclusa anche sul secondo. Infatti, ciò, oltre ad essere in contrasto con la stessa previsione della riunione obbligatoria dei procedimenti identici pendenti avanti al medesimo giudice, sarebbe anche in manifesto contrasto con quanto accade allorquando un giudizio venga definito con pronuncia di rito e venga successivamente proposto un nuovo identico giudizio, la cui proposizione non è impedita dalla pronuncia in rito sul primo giudizio. Il parallelismo con l'istituto della litispendenza può soltanto suggerire che, in relazione a riti processuali imperniati sulle preclusioni, la verificazione di una preclusione (di rito o di merito) nel primo processo determini l'effetto di impedire che nel secondo processo la preclusione possa essere superata.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 39 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 273

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)