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Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali

Testo in vigore al

Testo Unico leggi per composizione e elezione organi amministrazioni comunali

Titolo I. Organi dell'Amministrazione comunale

TESTO UNICO DELLE LEGGI
PER LA COMPOSIZIONE E LA ELEZIONE DEGLI
ORGANI DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Art. 1 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 1

1. Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un Sindaco.

Art. 3 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 3, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 1

1. La Giunta municipale si compone del Sindaco, che la presiede, e di:

  1. 1) quattordici assessori effettivi e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

  2. 2) dodici assessori effettivi e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

  3. 3) dieci assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

  4. 4) sei assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia;

  5. 5) quattro assessori effettivi nei Comuni con popolazione superiore ai 3.000 abitanti;

  6. 6) e due assessori effettivi negli altri.

2. Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti e' di due.

Art. 6

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 26730

Art. 7 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 7

1. Al Sindaco e agli assessori puo' essere corrisposta un'indennita' mensile di carica, a norma di legge.

Art. 8 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 8, e Legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 2

1. I Consigli comunali si rinnovano ogni quattro anni.

2. Essi esercitano le loro funzioni fino al 46° giorno antecedente alla data delle elezioni per la loro rinnovazione, che potranno aver luogo a decorrere dalla prima domenica successiva al compimento del periodo di cui al primo comma.

3. Il quadriennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione.

4. Si procede, inoltre, alla rinnovazione integrale:

  1. a) quando, in conseguenza di una modificazione territoriale, si sia verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del Comune;

  2. b) quando il Consiglio comunale, per dimissioni od altra causa, abbia perduto la meta' dei propri membri.

5. Le elezioni si effettuano entro tre mesi dal compimento delle operazioni prescritte dall'art. 38 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, oppure dal verificarsi delle condizioni di cui alla lettera b).

7. Il Sindaco e la Giunta municipale restano in carica fino alla nomina dei successori.

Titolo II. Elezione dei Consigli comunali

Capo I. Norme generali

Capo II. Dell'elettorato attivo

Art. 13 T. U. 5 aprile 1951, n. 203, art. 13

1. Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a termini della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, e successive modificazioni.

2. Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni della predetta legge.

Capo III. Dell'eleggibilita'