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Sez. 1, Sentenza n. 689 del 02/03/1988 Cc. (dep. 30/03/1988) Rv. 178023 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - UDIENZA DI TRATTAZIONE - DECRETO DI FISSAZIONE - TERMINE DILATORIO DI GIORNI CINQUE DI CUI ALL'ART. 71 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 - MANCATO RISPETTO - NULLITÀ - EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - SANATORIA - POSSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-03-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/178023-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) - PROCEDIMENTO DI SORVEGLIANZA - UDIENZA DI TRATTAZIONE - DECRETO DI FISSAZIONE - TERMINE DILATORIO DI GIORNI CINQUE DI CUI ALL'ART. 71 DELLA LEGGE 26 LUGLIO 1975 N. 354 - MANCATO RISPETTO - NULLITÀ - EX ART. 185 N. 3 COD. PROC. PEN. - SANATORIA - POSSIBILITÀ.*

Il mancato rispetto del termine dilatorio di cui all'art. 71, comma secondo, della legge 26 luglio 1975 n. 354, di giorni cinque fra la data di notifica del decreto di fissazione dell'udienza di trattazione avanti al tribunale o al magistrato di sorveglianza e la data dell'udienza stessa, comporta la nullità, ex art. 185 n. 3 cod. proc. pen. del provvedimento adottato. La nullità è però sanata qualora il condannato sia regolarmente comparso in udienza senza nulla eccepire. (fattispecie relativa a ricorso avverso ordinanza di revoca della semilibertà). (Conf mass n 138713; (Conf mass n 158728).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 com. 1 n. 3, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 71 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)