REGOLAMENTO (CEE) N. 1844/77 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 1977 relativo alla concessione mediante gara di un aiuto speciale per il latte scremato in polvere destinato all'alimentazione di animali diversi dai giovani vitelli
Testo in vigore al
Art. 4
1. Il concorrente può partecipare alla gara soltanto se s'impegna per iscritto a denaturare, conformemente al disposto dell'articolo 9, paragrafo 2, entro il termine indicato all'articolo 6, paragrafo 2, il quantitativo di latte scremato in polvere precisato nell'offerta.
2. Gli interessati partecipano alla gara particolare depositando offerta scritta, contro ricevuta, presso l'organismo dello Stato membro in cui ha luogo la denaturazione, oppure inviando lettera raccomandata allo stesso organismo. Gli organismi d'intervento possono autorizzare anche l'uso del telescritto.
3.
Nell'offerta devono essere indicati:
a) il nome e l'indirizzo del concorrente;
b) l'importo proposto dell'aiuto per 100 kg di latte scremato in polvere, espresso nella moneta dello Stato membro in cui viene presentata l'offerta;
c) il quantitativo di latte scremato in polvere per il quale viene proposto l'aiuto, destinato alla denaturazione nel termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
Il quantitativo di cui al punto c) non può essere inferiore a 50 tonnellate.
4. Un'offerta è valida soltanto se:
a) è corredata degli impegni scritti di cui al paragrafo 1;
b) viene fornita la prova che il concorrente ha costituito per la gara particolare in causa, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, la cauzione di gara e di denaturazione prevista dall'articolo 5;
c) non contiene alcuna condizione e/o riserva non esplicitamente formulata.
5. L'offerta non può essere ritirata.
Art. 5
1. La cauzione di gara e di denaturazione ammonta a 5 UC/100 kg.
2. La cauzione può essere costituita, a scelta del concorrente, in contanti o sotto forma di garanzia prestata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel quale essa viene costituita.
3. La cauzione viene costituita nello Stato membro in cui è presentata l'offerta.
Art. 6
1.
Secondo la procedura descritta all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68, viene fissato, per ciascuna gara particolare, un importo massimo dell'aiuto, espresso per 100 kg di latte scremato in polvere; tale massimale viene calcolato tenendo conto sia del prezzo minimo valido per la gara particolare del mese in questione ai sensi del regolamento (CEE) n. 368/77, sia delle situazione sul mercato del latte scremato in polvere e su quello della soia, sia dei quantitativi offerti.
Secondo la stessa procedura, può essere deciso di non dar seguito alla gara.
2. L'importo dell'aiuto applicabile al quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta è valido per un periodo di tre mesi dall'invio della comunicazione di cui all'articolo 8.
Art. 7
1. Se l'importo massimo proposto dell'aiuto è superiore a quello fissato per la gara particolare in causa, l'offerta è respinta.
2. Fatto salvo il disposto del paragrafo 1, sono dichiarati aggiudicatari i concorrenti che hanno proposto, per l'aiuto, un importo inferiore o uguale all'importo massimo fissato.
3. I diritti e gli obblighi scaturenti dalla gara non sono trasferibili.
Art. 8
L'organismo d'intervento interessato comunica immediatamente ad ogni concorrente, mediante lettera raccomandata, i risultati della gara.
2. Per i concorrenti dichiarati aggiudicatari, tale comunicazione deve specificare, tra l'altro:
a) il termine di presentazione della offerte inoltrate per la gara particolare in causa;
b) i dati di cui all'articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c);
c) la data limite entro la quale il quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta deve essere denatura o.
Titolo II. Denaturazione del latte scremato in polvere per il quale verrà concesso l'aiuto speciale
Art. 9
1. L'aggiudicatario provvede alla denaturazione del quantitativo di latte scremato in polvere indicato nell'offerta nel termine di cui all'articolo 6, paragrafo 2.
2. La denaturazione viene effettuata:
— secondo una delle formule descritte al paragrafo 1 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, rispettando le prescrizioni di cui al punto 3 dello stesso allegato, in un centro di denaturazione riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento e semprechù risultino soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 12 del medesimo;
— oppure mediante incorporazione diretta in un alimento per animali, fatte salve le condizioni di cui all'articolo 11 del presente regolamento e al paragrafo 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, rispettando le prescrizioni di cui al punto 3 dello stesso allegato e in un'impresa che risponda alle condizioni di cui all'articolo 12 del presente regolamento.
3. Uno Stato membro può decidere che nel suo territorio:
— non venga fatto ricorso alla denaturazione del latte scremato in polvere mediante incorporazione diretta;
— non vengano fabbricati nù commercializzati i prodotti ottenuti mediante applicazione di una o più formule di denaturazione di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/67.
Art. 10
1.
Può essere riconosciuto come centro di denaturazione soltanto uno stabilimento che:
a) disponga di impianti tecnici adeguati, aventi un potenziale minimo determinato dallo Stato membro interessato, nonchù di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'attuazione delle norme del presente regolamento;
b) si impegni a non denaturare il latte scremato in polvere venduto in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77.
Qualora lo stabilimento di cui si chiede il riconoscimento offra garanzie sufficienti in ordine alla possibilità di un controllo efficace, lo Stato membro interessato può derogare alla condizione di cui alla lettera b) e limitare eventualmente il riconoscimento ad un reparto dello stabilimento interessato.
2. Il potenziale minimo di cui sopra non può essere inferiore a 10 t di latte scremato in polvere denaturato giornalmente nel quadro del presente regolamento.
3. Il riconoscimento è revocato ove non sussistano più i presupposti di cui al paragrafo 1 o si constati che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.
Art. 11
1. Possono eseguire la denaturazione mediante incorporazione diretta in un alimento per animali, secondo le modalità di cui al punto 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77, soltanto le imprese che dispongano di uno stabilimento riconosciuto a tal fine dalle autorità competenti dello Stato membro nel cui territorio è situato lo stabilimento stesso.
2.
Il riconoscimento di cui al paragrafo 1 può essere concesso a un'impresa soltanto per uno stabilimento che:
a) non fabbrichi alimenti composti ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 990/72, nù proceda alla denaturazione o all'incorporazione di latte scremato in polvere venduto in virtù dei regolamenti (CEE) n. 368/77 e (CEE) n. 443/77;
b) possa trattare regolarmente un quantitativo minimo di latte scremato in polvere stabilito dallo Stato membro interessato;
c) disponga di impianti tecnici adeguati e di mezzi amministrativi e contabili che rendano possibile l'attuazione delle norme del presente regolamento.
Qualora lo stabilimento di cui si chiede il riconoscimento offra garanzie sufficienti in ordine alla possibilità di un controllo efficace, lo Stato membro interessato può derogare alla condizione di cui alla lettera a) e limitare eventualmente il riconoscimento ad un reparto dello stabilimento interessato.
3. Il riconoscimento è revocato ove non sussistano più i presupposti di cui al paragrafo 2 o si constati che l'impresa interessata non ha ottemperato ad uno degli obblighi imposti dal presente regolamento.
Art. 12
Le imprese di cui agli articoli 10 e 11 provvedono alla registrazione giornaliera per lo meno dei dati seguenti:
a) quantitativi di latte scremato in polvere entrati, nonchù nome e indirizzo del fornitore;
b) data di fabbricazione e quantitativi di prodotti risultanti da una delle operazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, con indicazione della composizione del prodotto e della percentuale degli elementi costitutivi;
c) data di vendita dei prodotti menzionati alla lettera b), nonchù nome e indirizzo del destinatario;
d) perdite, campioni, quantitativi restituiti o sostituiti di latte scremato in polvere e di prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2;
e) giacenza di latte scremato in polvere all'inizio e alla fine di ogni giorno.
Art. 13
1. L'autorità competente dello Stato membro interessato provvede al controllo della denaturazione o dell'incorporazione diretta, integrando il controllo contabile con una verifica sul posto. Tuttavia, nel caso dell'incorporazione diretta, il controllo può essere esercitato mediante ispezioni frequenti e senza preavviso.
2.
L'impresa che effettua la denaturazione o l'incorporazione diretta provvede, in tempo utile prima di tali operazioni, a comunicare per iscritto all'autorità competente di cui al paragrafo 1:
a) la propria ragione sociale e l'indirizzo;
b) la quantità di latte scremato in polvere destinata alla denaturazione o all'incorporazione diretta, indicando la formula o le formule prescelte, conformemente ai paragrafi 1 o 2 dell'allegato del regolamento (CEE) n. 368/77;
c) il luogo in cui si svolgeranno le operazioni di denaturazione o di incorporazione diretta;
d) il periodo previsto per la denaturazione o l'incorporazione diretta.
L'autorità competente può chiedere informazioni supplementari.
3. Una domanda di controllo di denaturazione ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, primo trattino, è accettata soltanto se il quantitativo di latte scremato in polvere oggetto dell'operazione non è inferiore a 5 tonnellate per giorno di controllo. Qualora l'applicazione di questa disposizione incontri difficoltà in uno Stato membro, può essere prevista una deroga secondo la procedura di cui all'articolo 30 del regolamento (CEE) n. 804/68.
4. In caso di denaturazione mediante incorporazione diretta ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, secondo trattino, le spese di controllo dell'operazione sono a carico dell'impresa interessata. Tali spese sono stabilite forfettariamente a 3 UC/t di latte scremato in polvere e, ove si tratti di un controllo materiale permanente, non possono essere inferiori a 30 UC per giornata di controllo.
5. Sui sacchi, imballaggi e recipienti utilizzati per il trasporto e per l'ammasso del latte scremato in polvere denaturato o incorporato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, sono indicati il numero del presente regolamento, la formula di denaturazione o di incorporazione applicata (formule da I A a I G e da II A a II K) e, in caso di incorporazione diretta, la percentuale di latte scremato in polvere contenuta nel prodotto finito.
6. Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per accertarsi, al momento della denaturazione o dell'incorporazione diretta, che il latte scremato in polvere destinato a beneficiare dell'aiuto speciale non abbia fruito in precedenza dell'aiuto conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 990/72 nù sia stato venduto ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 368/77 o (CEE) n. 443/77.
7. L'organismo che controlla la denaturazione rilascia all'interessato, dopo essersi accertato che l'operazione è stata effettuata conformemente alle disposizioni del presente regolamento, un attestato di denaturazione nel quale sono indicati i quantitativi di latte scremato denaturati e la data o le date della denaturazione.
Titolo III. Versamento dell'aiuto speciale e disposizioni generali
Art. 14
Il versamento dell'aiuto speciale si effettua su presentazione dell'attestato di cui all'articolo 13, paragrafo 7, entro un mese al massimo dalla ricezione presso l'organismo competente per la concessione dell'aiuto.
Art. 15
1.
Salvo caso di forza maggiore, la cauzione di gara e di denaturazione di cui all'articolo 5 è svincolata soltanto per il quantitativo di latte scremato in polvere:
a) per il quale non è stato dato seguito all'offerta, o
b) per il quale il concorrente non ha ritirato l'offerta prima della decisione di fissazione dell'importo dell'aiuto, e
per il quale è stato rilasciato l'attestato di denaturazione di cui all'articolo 13, paragrafo 7.
Art. 16
1. In caso di forza maggiore si applicano per quanto di ragione le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1687/76.
2. Nei casi di forza maggiore che non rientrano nella sfera di applicazione delle presenti disposizioni, l'organismo d'intervento decide le misure che ritiene necessarie in relazione alla circostanza addotta.
3. Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione i casi nei quali hanno fatto ricorso al disposto del presente articolo, precisando le circostanze addotte, i quantitativi interessati e le misure adottate.
Art. 17
Per il latte scremato in polvere denaturato in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2:
— spedito in un altro Stato membro, oppure
— esportato in paesi terzi,
si applica agli importi compensativi fissati ai sensi del regolamento (CEE) n. 974/71, per quanto riguarda i prodotti delle sottovoci 23.07 B I a) 3, a) 4, b) 3, c) 3, B II della tariffa doganale comune, il coefficiente 0,25.
Art. 18
Gli Stati membri adottano le misure di controllo necessarie per garantire l'osservanza delle norme del presente regolamento.
Art. 19
Nell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 210/69, le disposizioni del punto A II, lettere a) e b), sono entrambe integrate dai termini seguenti: «indicando separatamente le quantità di latte scremato in polvere che beneficiano dell'aiuto speciale di cui al regolamento (CEE) n. 1844/77 e precisando le quantità denaturate rispettivamente in base al primo o al secondo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, dello stesso regolamento».
Art. 20
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 agosto 1977. Per la Commissione Il Vicepresidente Finn GUNDELACH