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Sez. 3 - , Ordinanza n. 28983 del 18/10/2023 (Rv. 669320 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE | Nullità di clausole contrattuali - Pattuizione di interessi usurari - Rilevabilità d’ufficio - Profili di nullità non originariamente denunciati - Oneri di allegazione - Coordinamento - Necessità - Fattispecie. OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - INTERESSI - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2023-10-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669320-01

CONTRATTI IN GENERE - INVALIDITA' - NULLITA' DEL CONTRATTO - IN GENERE

Sebbene la nullità delle clausole contrattuali contenenti la pattuizione di interessi usurari sia rilevabile d'ufficio e denunciabile dalle parti nel corso del giudizio anche in relazione a profili originariamente non dedotti, tuttavia le nuove censure sono suscettibili di considerazione solo se fondate su tempestive allegazioni, alle quali devono necessariamente coordinarsi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la statuizione del giudice d'appello, che aveva ritenuto la tardività della denuncia relativa alla mancata considerazione, ai fini del calcolo dell'interesse effettivamente praticato, delle spese di assicurazione, mettendo in evidenza che solo negli atti conclusivi ne era stata dedotta l'obbligatorietà ai fini dell'ottenimento del finanziamento, la finalizzazione ad assicurarne il rimborso e, dunque, il collegamento all'erogazione del credito).

Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Decreto Legge 07/03/1996 num. 108 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)